Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18484 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 18492 del R.G. anno 2010 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Cassazione con l’avvocato GRILLO Giovanni che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Napoli UTG e Questore di Napoli;

– intimati –

avverso il decreto n. 323 del GdP di Napoli depositato il 4.5.2010;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha argomentato nel senso:

CHE con decreto 9.2.2010 del Prefetto di Napoli il cittadino del (OMISSIS) G.B. venne espulso dallo Stato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B e propose tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Napoli; l’adito Giudice con decreto 4.5.2010, sul rilievo della sussistenza della contestata condizione di irregolare presenza e della legalità del procedimento, rigettò l’opposizione; CHE per la cassazione di tale decisione G.B. ha proposto ricorso notificato il 2 e 5 luglio del 2010 a Prefetto e Questore di Napoli, che non hanno opposto difese;

CHE appare evidente la infondatezza del ricorso posto che tanto nel primo motivo quanto nel secondo si prospetta la questione, che sarebbe stata posta al GdP e non esaminata, della sussistenza del divieto di espulsione della L. n. 102 del 2009, ex art. 1 ter (divieto di espulsione in pendenza di procedura di emersione da lavoro irregolare): al proposito si illustra a finalità della legge e se ne riportano i punti qualificanti della normativa di emersione, ma in nessun luogo e sede del ricorso si afferma alcunchè in ordine alla preesistenza alla espulsione contestata della domanda di emersione presentata nei suoi riguardi da un cittadino italiano richiedente la emersione stessa (data, generalità del richiedente, oggetto della prestazione etc.) sì che l’intera censura difetta radicalmente della necessaria autosufficienza per poter ipotizzare una indebita omessa disamina di detta questione (che neanche si precisa in qua sede sia stata proposta al GdP) e quindi non consente di accertare la rilevanza della omissione stessa; CHE quanto alla pretesa omessa convalida del decreto espulsivo 9.2.2010 entro le 48 ore di cui alla prima parte del secondo motivo, appare evidente l’equivoco nel quale è incorso il ricorrente confondendo tra opposizione ad espulsione (ritualmente proposta e decisa) e convalida della misura restrittiva (totalmente estranea dall’ambito del ricorso ex art. 13, comma 8 del T.U.); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio, che pienamente condivide quanto esposto nella relazione e prende atto della assenza di alcun rilievo critico da parte della difesa del ricorrente, ritiene quindi di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza delle sue censure (senza provvedere sulle spese in difetto di alcuna difesa dell’intimato).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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