Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18484 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18484 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 12049-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
VILLA VILMA;

– intimata avverso la sentenza n. 4/9/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di TRIESTE del 25.1.2010, depositata il 23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 01/08/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra Vilma Villa per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli, riformando la sentenza di

recupero delle agevolazioni fiscali godute dalla contribuente sull’acquisto (avvenuto 12.9.86)
di un terreno ad uso agricolo che la stessa contribuente aveva successivamente (il 15.2.94)
donato al proprio figlio, non coltivatore, prima della scadenza del termine di cuì all’articolo 7
1. 604/54; termine che, in base al quadro normativo vigente all’epoca della donazione, era di
anni 10. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’articolo 11 D.Lgs. 228/01,
che ha ridotto il termine suddetto da dieci a cinque anni, sia retroattivo, ossia consenta il
mantenimento dei benefici anche in quei casi in cui la cessione – avvenuta entro il decennio
(ma dopo il quinquennio) dalla data dell’acquisto – risalga ad epoca anteriore alla data di
entrata in vigore della legge 228/01.
Con l’unico mezzo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’ articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’articolo 7 1.
604/54 e dell’articolo Il D.Lgs. 228/01; secondo la difesa erariale quest’ultimo articolo – il cui
primo comma stabilisce “Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente
legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto
da dieci a cinque anni” ed il cui quinto comma recita “Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno
cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto” – non detta una disciplina
retroattiva, destinata ad escludere la decadenza dai benefici fiscali nel caso di cessioni
compiute prima dell’entrata in vigore della legge entro il decennio (ma oltre il quinquennio)
dall’acquisto, ma detta una disciplina transitoria, destinata a rendere cedibili senza decadenza
dai benefici fiscali beni acquistati prima del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della
legge, pur se non sia decorso il decennio dall’acquisto.
Il ricorso va giudicato infondato perché la questione interpretativa che esso prospetta è stata
risolta in senso conforme all’orientamento seguito nella sentenza gravata dalle Sezioni Uniste
di questa Corte, che, con la sentenza 2060/11, hanno stabilito che: ” In tema di agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il
quale il fondo acquistato con le predette agevolazioni può essere rivenduto senza decadere dai
predetti benefici, operata dall’art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si estende
retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di
entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo

Ric. 2011 n. 12049 sez. MT – uci. 13-06-2013
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primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva preteso il

decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell’acquisto e della cessione, che
comportano la decadenza, non tanto perché quest’ultima, nel sistema della legge n. 604 cit.,
costituisce una sorta di “sanzione impropria”, con conseguente applicazione retroattiva della
norma più vantaggiosa per il contribuente quale espressione del principio del “favor rei”,
quanto perché l’art. li cit., facendo riferimento “anche agli atti di acquisto posti in essere in
data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto”
(comma 5), prende in considerazione il solo fatto dell’acquisto, senza porre altre condizioni

nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un
atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per
sopravvenuto giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.»

che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che, pertanto il ricorso va rigettato,
che non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, non essendosi
costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora

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