Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18483 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7494-2010 proposto da:

ALBITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO PERGAMI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 89/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO

depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMPA per delega dell’Avvocato

PERGAMI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La s.r.l. Albitalia, destinataria per il periodo d’imposta 2011 di un avviso di accertamento, emesso a seguito di p.v.c., per la rettifica dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpeg e Irap, ricorreva alla C.T.P. di Milano, che rigettava il ricorso. La C.T.R. della Lombardia, su appello della contribuente, con sentenza n. 89/34/09 dep. 15.09.09, ha statuito – con decisione assunta in camera di consiglio – l’inammissibilità dell’appello della società. Ciò in quanto la ricorrente aveva proposto “irritualmente un atto intestato come appello incidentale, non depositando alcun atto di appello principale”, e risultando non notificata all’Ufficio l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, richiesta solo alla Commissione con nota del 25/6/2009.

Albitalia s.r.l. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, non risultando l’appello depositato nè presso la segreteria C.T.R. della Lombardia nè presso la C.T.P. che aveva emesso la sentenza che s’intendeva impugnare.

La ricorrente ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso Albitalia s.r.l. deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e nullità della sentenza per mancata esposizione dello svolgimento del processo ed estrema concisione della motivazione;

2. col secondo motivo la società deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, risultando evidente, al di là del mero errore di denominazione quale “appello incidentale” che s’intendeva proporre appello principale, come espressamente affermato nello stesso atto, laddove è precisato che: “con il presente atto produce appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”;

3. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., del principio di conservazione degli atti processuali e di tassatività delle cause di nullità. Ciò peraltro avendo l’atto raggiunto il suo scopo, posto che è stato correttamente indicato petitum e causa petendi, ed essendo rilevabile la volontà di impugnare la sentenza di primo grado, di cui è stata chiesta la riforma;

4. col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 121 c.p.c. e del principio di strumentalità delle forme, prevalendo lo scopo sulla forma dell’atto;

5. col quinto motivo si deduce la violazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale sulla limitazione dei casi di inammissibilità degli atti processuali e sul giusto processo (Corte cost. n. 98/2004), volti ad escludere la legittimità di soluzioni interpretative che danno rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.

6. I primi cinque motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati e vanno accolti.

7. Dall’esame del fascicolo di causa, acquisito a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, emerge che il ricorso è stato notificato, non a mezzo posta, all’Agenzia delle entrate, sicchè, pur in assenza di deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248), applicabile limitatamente alla notifica a mezzo posta delle impugnazioni (v. Cass. n. 22639 del 24/10/2014).

Non sussiste pertanto l’inammissibilità dell’appello eccepita dall’Ufficio in questa sede, posto che l’appello della contribuente risulta depositato presso la C.T.R. e copia di esso è stato presentato all’Agenzia delle entrate, come del resto lo stesso Ufficio ammette nella costituzione del giudizio di appello.

8. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento del sesto motivo, col quale la società deduce l’illegittimità dell’accertamento nel merito (quanto ai costi e deduzioni non riconosciuti; al recupero dell’IVA; alla mancata applicazione della franchigia da condono).

9. Conclusivamente, accolti i primi cinque motivi del ricorso, assorbito il sesto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, perchè proceda ad esaminare nel merito l’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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