Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18483 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26940-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.A., R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

UU/U6/2U1C dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ferrara con avviso di liquidazione d’imposta accertò che i contribuenti R.C. ed O.A. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da loro acquistato sito nel comune di Ferrara doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne dispose il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta contribuenti proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara che lo accolse con sentenza avverso la quale propose appello l’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovesse essere escluso lo spazio non abitabile di cui al sottotetto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

I contribuenti non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, D.M. 5 luglio 1975, art. 5, L.R. n. 11 del 1998, art. 2 Em.Rom. regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Ferrara in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha ritenuto che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) non fosse tassativa e, così facendo, ha escluso dal calcolo della superficie complessiva dell’immobile il locale sottotetto, senza che la parte avesse fornito alcuna dimostrazione della natura non abitabile del locale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice di appello, a fronte di tutti gli elementi di prova e le misurazioni forniti dalla ricorrente, non ha motivato la propria decisione ed il diverso criterio di valutazione delle superfici.

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51 le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non computabile la superficie del locale sottotetto che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati (vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012) in quanto deve quindi ritenersi che anche il sottotetto sia computabile ai fini della superficie utile complessiva non risultando che sia un vano non computabile.

Sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’inutilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con rinvio davanti alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione affinchè applichi i principi di diritto sopra indicati nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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