Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18483 del 09/08/2010

Cassazione civile sez. II, 09/08/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/08/2010), n.18483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore

generale della sig.ra C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell�avvocato IANNOTTA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all�avvocato STENICO RENATO;

– ricorrente �

contro

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE DELLE PROVINCIE 11, presso lo studio dell�avvocato MANCINI

REMIGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all�avvocato MOSER

TULLIO;

– controricorrente �

e contro

CENO COSTRUZIONI SAS in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

e sul ricorso n. 11858/2005 proposto da:

CENO COSTRUZIONI SAS P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore GEOM. I.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell�avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all�avvocato ANGELINI ANTONIO;

– ricorrente �

contro

B.G. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore

generale della sig.ra C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell�avvocato IANNOTTA ANTONELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all�avvocato STENICO RENATO;

– controricorrenti �

e contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2004 della CORTE D�APPELLO di TRENTO,

depositata il 07/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l�Avvocato IANNOTTA Antonella, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l�Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., in proprio e quale procuratore generale di C.G., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Ceno Costruzioni s.a.s. per sentirla condannare alla restituzione della somma di L. 215.000.000 versata a titolo di acconto del prezzo relativo all�acquisto di una villetta promessa in vendita dalla predetta societa� con contratto preliminare che era stato successivamente consensualmente risolto. La convenuta chiedeva il rigetto del domanda, deducendo fra l�altro di avere ricevuto soltanto la somma di L. 185.00.000 che aveva restituito versandola a B.E. che aveva agito quale mandatario con rappresentanza degli attori; chiedeva di essere autorizzata a chiamare il predetto B. per essere dal medesimo garantita e manlevata. Procedutosi alla chiamata in causa del terzo, questi si costituiva deducendo che gli attori non avevano versato la somma di L. 215.000.000 ma quella di L. 185.00.000 e avevano avuto in restituzione tutti gli importi ricevuti dalla convenuta.

Con sentenza del 7 febbraio 2003 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di L. 33.000.000. Con sentenza dep. il 7 febbraio 2004 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della decisione gravata con impugnazione principale dalla Ceno Costruzioni e ed incidentale dagli attori, determinava nell�importo di L. 30.00.000 la somma ancora dovuta ai promissari acquirenti dalla societa� convenuta I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, innanzitutto escludevano che l�importo versato dagli attori fosse stato di L. 185.000.000 come sostenuto dalla societa� convenuta, e non di L. 215.000.000, come invece preteso dagli attori, assumendo al riguardo rilevanza decisiva quanto dichiarato in proposito dalle parti in sede di stipula del contratto preliminare, in cui si dava atto della ricezione del maggiore importo, mentre era disatteso quanto in proposito riferito dai testi escussi sul rilievo che , a prescindere dal considerare che i predetti testi erano collegati alle parti e avevano reso dichiarazioni generiche, era possibile che i testimoni non fossero a conoscenza di ulteriori pagamenti. Peraltro, era ritenuto che le somme poi restituite agli attori ammontassero all�importo di L. 185.000.000 e non a quello di L. 152.000.000 dai medesimi riconosciuto, atteso che, nonostante la genericita� delle deposizioni dei testi (gli stessi che avevano riferito in ordine all�avvenuta corresponsione da parte degli attori al momento della conclusione del contratto dell�importo di L. 185.000.000 anziche� di L. 215.000.000), la circostanza non era stata smentita dalla difesa del B. E. che peraltro non aveva indicato le somme effettivamente ricevute in restituzione, essendosi il medesimo limitato ad affermare di avere versato agli attori quanto corrisposto dalla societa�. Il pagamento effettuato dalla societa� al B.E. veniva considerato liberatorio ai sensi dell�art. 1189 cod. civ., non assumendo rilevanza la circostanza che la societa� promittente avesse fatto riferimento all�ipotesi di cui all�art. 1188 cod. civ.: il B.E. era stato il soggetto tramite il quale gli attori aveva trattato l�acquisto, effettuato i pagamenti e ricevuto gran parte delle somme corrisposte in restituzione dalla Ceno Costruzioni s.a.s., per cui sussistevano elementi tali da ingenerare in quest�ultima il convincimento circa la legittimazione del B. E. a ricevere, nell�interesse degli attori, le somme versate dalla societa� in restituzione dell�acconto.

Infine era escluso il diritto degli attori di ottenere la rivalutazione monetaria del credito giacche� – trattandosi di un debito di valuta – gli attori non avevano offerto la prova del maggior danno.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B. G., in proprio e quale procuratore generale di C. G. sulla base di sette motivi.

Resistono con controricorso la Ceno Costruzioni s.a.s., che ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, e il B. E. che ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perche� sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando contraddittoria e insufficiente motivazione nonche� violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 238 cod. proc. civ., art. 2733 cod. civ., dei principi e delle norme sulla prova e la sua valutazione, censura la decisione gravata che, dopo avere ritenuto non attendibili le deposizioni testimoniali laddove avevano fatto riferimento all�acconto di L. 185.000.00 versato dagli attori anziche� a quello di L. 215.000.000 come risultante dal contratto preliminare, aveva poi ritenuto provato – sulla base delle circostanze riferite dai medesimi testi – che le somme restituite agli attori fossero state di L. 185.000.000 e non invece di L. 152.000.00 come dai medesimi sostenuto, avendo rinvenuto il riscontro di tali circostanze nella mancata smentita del terzo, il B. E., che non era un testimone ma era parte, le cui dichiarazioni hanno valore di confessione solo quanto ai fatti sfavorevoli contra se e non certo relativamente a quelli sfavorevoli all�altra parte del processo tanto piu� che nella specie non vi era stata neppure un� ammissione ma solo un omissione. Sussisteva il vizio di motivazione in quanto non risultava il rispetto dei canoni metodologici espressi dall�ordinamento e non vi era stata una verificabile indicazione di ragioni sufficienti a rendere valido il capo di sentenza.

Il motivo e� fondato.

La sentenza ha ritenuto provata la restituzione della somma di L. 185.00.000 a stregua di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, pur avendo ritenuto generiche le dichiarazioni rese dai medesimi testimoni di cui, peraltro, aveva evidenziato i collegamenti esistenti con la societa� convenuta quando aveva verificato l�attendibilita� delle affermazioni rese dai predetti in merito all�importo della somma corrisposta a titolo di acconto dagli attori in sede di stipula del contratto preliminare (era riconosciuto come versato il maggior importo quietanzato nel contratto rispetto a quello al quale avevano fatto riferimento i citati testimoni e di cui si dira� piu� diffusamente in occasione dell�esame del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale). Secondo i Giudici era risultata decisiva – al fine di stabilire la veridicita� delle circostanze riferite a proposito delle somme restituite dalla promittente – la mancata smentita di tali circostanze da parte del B.E.. Al riguardo la sentenza, nel dare rilevanza all�omessa smentita da parte del terzo di quanto sostenuto dalla convenuta, ha poi precisato che in realta� “il B.E. non aveva ammesso di avere ricevuto dalla societa� la somma di L. 185.000.000 ma solo precisato di avere trasmesso agli zii gli importi che di volta in volta riceveva dalla societa�”.

Orbene, premesso che il B.E. – terzo chiamato in causa dalla promittente venditrice la quale aveva agito nei suoi confronti a titolo di rivalsa per gli eventuali importi che fosse stata condannata a corrispondere agli attori i quali avevano sostenuto di avere ricevuto soltanto il minore importo di L. 152.000.000 – avrebbe comunque avuto interesse a negare la circostanza affermata da questi ultimi, assumendo una linea difensiva convergente o non contrastante con quella della societa� convenuta, le dichiarazioni, dal medesimo rese nel proprio interesse, innanzitutto non potevano assurgere a riscontro obiettivo della veridicita� delle circostanze riferite dai testimoni che avevano confermato la tesi della convenuta, tenuto conto che le dichiarazioni rese dalla parte possono avere valore di prova per i fatti alla medesima sfavorevoli; in ogni caso, va considerato che, secondo quanto affermato dalla stessa sentenza impugnata a stregua di quel che si e� sopra evidenziato, il B.E. neppure aveva ammesso di avere ricevuto dalla societa� la somma di L. 185.000.000, essendosi limitato alla generica affermazione di avere restituito agli attori le somme che gli erano state consegnate dalla societa� : pertanto, la sentenza e� viziata da errore di diritto e da illogicita� laddove ha attribuito valore di riscontro delle deposizioni testimoniali – di per se� non ritenute sufficienti a fornire la prova dell�assunto della societa�, in quanto considerate generiche � alle dichiarazioni rese dal terzo chiamato in causa che, come si e� visto, non potevano avere alcuna valenza probatoria.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2725 e 2726 cod. civ. e dei principi in materia di pagamento nei contratti formali, deduce l�inammissibilita� e la nullita� della prova testimoniale escussa ed avente oggetto i pagamenti ovverosia la restituzione dell�importo di L. 185.000.000,anziche� di L. 152.000.000 tenuto conto del divieto di cui al citato art. 2726 cod. civ. in materia di contratti per i quali e� prescritta la forma scritta ad substantiam: tale inammissibilita� era stata eccepita e dedotta sia in primo grado che in sede di gravame.

Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che il divieto di prova testimoniale sancito dall�art. 2726 cod. civ. si riferisce alla prova dei contratti e non dei pagamenti, in relazione ai quali opera piuttosto il divieto sancito dall�art. 2721 cod. civ. Peraltro, nella specie il credito vantato dagli attori aveva ad oggetto la ripetizione di indebito, riguardando la restituzione degli importi dovuti a seguito dell�avvenuta risoluzione consensuale del contratto. Orbene , colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e puo�, conseguentemente, assolvere l�onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volonta� contrattuale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. 10442/1994; 4583/1993).

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 180, 183, 345 e 346 cod. proc. civ. e dei principi in materia di allegazioni ed eccezioni delle parti, dei poteri del giudice e della formazione del giudicato interno, censura la decisione gravata che, nel ritenere liberatorio il pagamento effettuato al B.E., aveva considerato quest�ultimo come legittimato apparente ex art. 1189 cod. civ., quando in primo grado, fino alla comparsa conclusionale la societa� convenuta aveva sempre fatto riferimento alla qualita� di rappresentante, anzi di mandatario assunta dal medesimo, qualita� incompatibile con quella di cui all�art. 1189 citato. D�altra parte, la Ceno Costruzioni s.a.s. non aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto irrilevanti e comunque aveva respinto le deduzioni in ordine alla legittimazione apparente, avendo considerato il B.E. rappresentante degli attori con statuizione che era stata poi impugnata dai ricorrenti con motivo accolto dalla sentenza di appello: pertanto, la questione era coperta dal giudicato. Con il quarto motivo il ricorrente , lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 1189, 2697, 1350, 2725 e 2726 cod. civ. nonche� dei principi in ordine all�istituto dell�apparenza del diritto, censura la decisione gravata che, pur non essendo affatto univoco il ruolo assunto dal B.E. nella vicenda, aveva ritenuto di applicare l�art. 1189 cod. civ. senza che ne ricorressero i presupposti, e cio� in particolare con riferimento al comportamento colpevole del creditore , idoneo a generare la buona fede del solvens che era invece edotto della ambigua posizione del rappresentante. Il pregresso pagamento non era tale da ingenerare la buona fede perche� fino all�acquisizione degli estratti conto e dell�imputazione in causa la stessa destinazione e la percezione della somma di L. 152.00.00 era incerta, tenuto conto che la somma poi accertata era stata accreditata con bonifici bancari.

La societa� convenuta avrebbe dovuto chiedere la giustificazione dei poteri rappresentativi all�incasso in capo al terzo, tenuto conto che quando l�ordinamento predispone una particolare forma di conoscibilita�, non puo� configurarsi un situazione di apparenza, atteso che per i negozi formali e� prevista la forma scritta e tale forma e� estesa alla prova dei pagamenti. Il terzo e il quarto motivo, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente Le censure sono infondate.

Occorre premettere che la sentenza di primo grado aveva accertato che il B.E. aveva rivestito il ruolo di rappresentante degli attori, ritenendo di conseguenza assorbite e, percio�, irrilevanti le deduzioni che la convenuta, nell�invocare l�effetto liberatorio dei pagamenti effettuati al predetto, aveva formulato in ordine alla qualita� di legittimato apparente del predetto. Per effetto dell�impugnazione incidentale con cui gli attori avevano censurato tale statuizione, i Giudici di appello erano stati investiti della questione relativa alla posizione assunta dal B.E. e all�efficacia liberatoria o meno delle restituzioni al medesimo effettuate da parte della convenuta, dovendo qui osservarsi che, in considerazione dell�effetto devolutivo dell�appello, il giudice del gravame e� investito – seppure nei limiti della domanda di appello – dell�intera controversia ovverosia della piena cognizione della causa cosi� come lo era il giudice di primo grado; in tale ambito, puo� procedere a una qualificazione giuridica dei fatti e all�applicazione di un norma giuridica diversa da quella invocata dall�istante ovvero a decidere la causa sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado (Cass. 20652/2009; 11039/2006; 26999/2005;

1997/2000). Orbene alla stregua degli stessi fatti, allegati dalle parti e alle acquisizioni probatorie, i Giudici hanno qualificato la fattispecie accertata, sussumendola nella previsione di cui all�art. 1189 cod. civ., non essendo evidentemente vincolanti per il giudice i riferimenti normativi indicati dalla parte. Ed invero, la sentenza ha accertato le condizioni previste dall�art. 1189 cod. civ., secondo cui il pagamento fatto al rappresentante-apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore a condizione che quest�ultimo fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realta� dei poteri rappresentativi dell�”accipiens”. In proposito, la Corte ha verificato la condotta tenuta dal creditore e la sua idoneita� a determinare la buona fede del solvens, avendo accertato che i rapporti fra parte acquirente e parte venditrice erano sempre e soltanto avvenuti tramite la persona del B.E. e che nessun contatto diretto – neppure nella fase di conclusione e di sottoscrizione del contratto- era avvenuto fra i contraenti. Dunque, seppure il B.E. non era il rappresentante degli attori, l�acquisto era stato trattato dalla persona del medesimo e i pagamenti effettuati dagli attori a favore della venditrice erano sempre avvenuti e andati a buon fine per il tramite del predetto che dunque andava ragionevolmente considerato il soggetto che gli attori avevano autorizzato ad operare, nel loro interesse e per loro conto, nei rapporti intercorsi con la venditrice, cosi� giustificando nella societa� il ragionevole convincimento di essere altresi� legittimato a ricevere anche le restituzioni dei pagamenti effettuati all�esito dell�avvenuta risoluzione consensuale del contratto. Il rilievo che nei negozi solenni, per i quali e� prescritto che la procura deve rivestire la forma scritta, non puo� configurarsi l�apparenza del diritto appare del tutto fuori luogo nella specie in cui non si pone in discussione ne� la validita� o l�efficacia del contratto ovvero il potere di rappresentanza nella relativa conclusione, ma evidentemente il potere di effettuare i pagamenti del prezzo pattuito e di ricevere quindi le restituzioni conseguenti alla risoluzione consensuale del contratto medesimo e che, come si e� detto sopra, avevano ad oggetto la ripetizione dell�indebito sotto tale profilo il riferimento processuale alla prova dei pagamenti appare del tutto fuori luogo.

Le considerazioni circa il ruolo ambiguo rivestito dal B. E. ovvero sulla buona fede che sarebbe stata ingenerata dai pagamenti si risolvono in censure circa l�apprezzamento delle risultanze processuali, sollecitando un inammissibile (in sede di legittimita�) riesame in ordine agli accertamenti di fatto che sono riservati al giudice di merito e che sono incensurabili in sede di legittimita� se non per vizi di motivazione, da cui la sentenza impugnata e� immune.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 112 cod. proc. civ. e dell�art. 1189 cod. civ. nonche� omessa motivazione, deduce che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta, in via subordinata, nei confronti del terzo chiamato.

Il motivo e� assorbito per effetto dell�accoglimento del primo motivo del ricorso.

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 1224 cod. civ. e delle norme in tema di maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, censura la sentenza impugnata laddove non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria, pur essendo emersi i movimenti di danaro e il fruttuoso impiego anche in investimenti da parte degli attori, posto che non era stata contestata la qualita� di imprenditore del B.G.: la prova del maggior danno derivante dal ritardato pagamento puo� essere desunta dall�appartenenza del creditore a una particolare categoria sociale.

Il motivo va disatteso.

La sentenza ha ritenuto non provata l�esistenza del maggior danno preteso dagli attori ai sensi dell�art. 1224 cod. civ., comma 2 correttamente applicando il principio secondo cui qualora il creditore abbia la qualita� di imprenditore, ha l�onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale sia la produttivita� della propria impresa, per le somme in essa investite (S.U. 19499/2008). I riferimenti compiuti dagli attori alle risultanze processuali per sostenere la prova del pregiudizio, si sono rivelati assolutamente generici e, anche per quel che si e� detto a proposito dell�onere incombente al creditore – imprenditore, del tutto inidonei a dimostrare l�erroneita� sul punto della decisione impugnata, dovendo qui ricordarsi che la parte che con il ricorso per cassazione deduca l�omesso esame di una prova – configurabile sotto il profilo di omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – deve dimostrarne la decisivita� nel senso che, ove fosse stata presa in considerazione detta prova, l�esito della lite sarebbe stato con certezza diverso.

Con il settimo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 112 cod. proc. civ. e dell�art. 1283 cod. civ. nonche� omessa motivazione, deduce che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla corresponsione degli interessi anatocistici, proposta sin dal primo grado e ribadita con uno specifico motivo dell�appello incidentale . Il motivo va disatteso.

Dall�esame dell�atto di citazione, consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato, e� emerso che con la domanda introduttiva del giudizio la richiesta di condanna al pagamento degli interessi anatocistici non era stata formulata, per cui era evidentemente da considerare inammissibile la successiva richiesta anche se – come sostenuto dai ricorrenti – ribadita in sede di gravame. Pertanto, il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo.

RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA CENO COSTRUZIONI S.A.S..

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate dal B.E. in merito alla dedotta inammissibilita� nei suoi confronti del ricorso incidentale, posto che con il predetto ricorso incidentale la Ceno Costruzioni s.a.s. ha impugnato statuizioni relative al rapporto intercorso con gli attori e alla domanda da questi ultimi proposta nei suoi confronti.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale, lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 1399 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonche� omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso nel B.E. la qualita� di rappresentante degli attori, tenuto conto della ratifica scritta del suo operato compiuta con l�atto di citazione. Il motivo va disatteso.

Infatti, il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso principale – con cui era stata censurata la qualita� di rappresentante apparente del B.E. – e la conseguente conferma della statuizione della decisione impugnata circa la legittimazione del medesimo a ricevere nell�interesse e per conto degli attori i pagamenti effettuati dalla convenuta comportano la mancanza di interesse della resistente a censurare la sentenza impugnata laddove non aveva ritenuto che il B.E. rivestisse la qualita� di rappresentante degli attori. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, lamentando insufficiente, erronea e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), deduce la contraddittorieta� e insufficienza della motivazione laddove la sentenza impugnata aveva, da un lato, ritenuto provata la corresponsione a titolo di acconto della somma di lire 215.000.000 da parte del B.E. alla Ceno Costruzioni s.a.s., mentre in altra parte della decisione si faceva riferimento al versamento di L. 185.000.000 e cio� per non meglio precisati e,comunque, indimostrati specifici accordi fra la predetta convenuta e lo stesso B. E.: i Giudici avevano omesso di considerare che, secondo quanto risultato provato in base alle testimonianze assunte, il contratto preliminare consegnato dal B.E. alla convenuta era stato gia� sottoscritto dagli attori e quindi l�importo ivi indicato non poteva essere modificato, anche nel caso di versamento inferiore a quello di L. 215.000.000. Pertanto, nel caso di versamento alla Ceno Costruzioni s.a.s. soltanto dell�importo di L. 185.000.000 – come sembra avere ritenuto la Corte – lo scioglimento del contratto avrebbe dovuto comportare la restituzione soltanto di tale importo a titolo di indebito oggettivo, per cui del tutto illegittima era stata la condanna della resistente al pagamento della somma di L. 30.000.000.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, lamentando violazione e falsa applicazione dell�art. 2733 cod. civ. nonche� insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza laddove aveva attribuito valore di quietanza alla frase “alla firma del presente atto la P.P.A. versa L. 215.000.000”, quando tale clausola si limitava a descrivere il versamento che avrebbe dovuto avvenire contestualmente alla firma del contratto preliminare da parte del promissari acquirenti: dunque non si trattava di una dichiarazione di ricevimento della somma da parte del creditore, che costituisce invece il contenuto tipico della quietanza; la lettera della clausola non parlava in alcuna parte di ricevimento di somme da parte della Ceno Costruzioni s.a.s.. D�altra parte, andava considerato che il contratto era stato recato dal B.E. gia� firmato per cui nessuna somma poteva essere stata versata al momento della firma da parte degli attori, atteso che in tale circostanza non era presente la Ceno Costruzioni s. a. s..

Il secondo e il terzo motivo, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente Le censure sono infondate.

Il profilo in esame concerne gli importi corrisposti dai promissari acquirenti a titolo di acconto al momento della conclusione del contratto preliminare: la sentenza ha ritenuto provata, in base alle dichiarazioni provenienti dalle parti quali risultavano dal contratto dalle medesime sottoscritto, in cui si dava atto del relativo versamento, la ricezione da parte della promittente venditrice della somma di L. 215.000.000 versata a titolo di acconto dagli acquirenti attraverso la persona del B.E..

A prescindere da ogni valutazione in ordine all�ammissibilita� della prova testimoniale espletata e diretta a dimostrare circostanze di fatto contrarie a quelle risultanti dal documento contrattuale – la questione concernente la nullita� della relativa prova, che peraltro non e� rilevabile d�ufficio ma deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nel giudizio di merito, non ha formato oggetto delle censure sollevate con il ricorso principale, tenuto conto che il ricorrente principale, in astratto la parte interessata a farla valere, con il secondo motivo del ricorso ha dedotto la nullita� della prova testimoniale limitatamente alle restituzioni degli importi versati e non sotto il profilo in esame per evidente mancanza in concreto di interesse (e legittimazione) ad impugnare la sentenza con riferimento a una statuizione che comunque lo aveva visto vittorioso – occorre osservare che la dedotta contraddittorieta� e� del tutto insussistente posto che la sentenza impugnata, nel valutare la discordanza fra le risultanze del testo contrattuale e le deposizioni dei testi escussi, ha chiarito con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici le ragioni per le quali doveva darsi rilevanza decisiva alle dichiarazioni delle parti consacrate nel contratto e andava invece disatteso quanto in proposito avevano riferito i testi; in particolare, i Giudici hanno evidenziato: a) innanzitutto la genericita� delle circostanze riferite da testi di cui pure venivano evidenziati i rapporti che li legavano alla societa� venditrice; b) in ogni caso, cioe� anche se fosse stata da considerare rispondente al vero la circostanza riferita dai testimoni relativamente al versamento della somma di L. 185.000.000, tale circostanza non sarebbe stata decisiva perche� non avrebbe escluso la possibilita� di ulteriori pagamenti non conosciuti dai testimoni; c) la societa� non aveva chiarito perche�, a fronte di una ricevuta di L. 215.000.000, sarebbe stato incassato soltanto l�importo di L. 185.000.000, ovvero che vi fosse stato un diverso accordo fra le parti.

La sentenza, fornendo un interpretazione logica della dichiarazione resa nel preliminare circa il versamento da parte degli acquirenti dell�importo di L. 215.000.000, le ha correttamente attribuito il valore di quietanza dell�avvenuta corresponsione nelle mani della venditrice che evidentemente aveva ricevuto la somma del cui versamento si dava atto nel contratto. Le doglianze si risolvono in una inammissibile censura della valutazione dei fatti di causa, sollecitando un riesame delle risultanze processuali in ordine alla ricostruzione della volonta� e all�assetto degli interessi regolati dalle parti con il contratto sottoscritto e validamente posto in essere dalle medesime, dovendo qui ricordarsi che l�interpretazione del contratto, avendo ad oggetto un accertamento di fatto, e� riservato all�indagine del giudice di merito e puo� essere sindacato in sede di legittimita� se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui all�art. 1362 cod. civ. e segg. che nella specie non e� stata dedotta.

Il ricorso incidentale va rigettato.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il settimo, assorbito il quinto; rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

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