Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18483 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 17590 del R.G. anno 2010 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Torino;
avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino depositato il
30.04.2010;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le trascritte considerazioni nel senso:
CHE il Prefetto di Torino in data 24.09.20099 ebbe ad espellere il cittadino del (OMISSIS) B.S. del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b, e lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Torino, il quale, con decreto 30.4.2010, la respinse sul rilievo che la espulsione era del tutto legittima stante la conclamata presenza irregolare dello straniero nello Stato; CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero B.S. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge ma sottoscrivendo personalmente l’atto e non curandone la notifica bensì il solo deposito presso la cancelleria del GdP (che lo ha trasmesso a d’ufficio a questa Corte); CHE il ricorso appare quindi manifestamente inammissibile CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso, alla stregua delle condivise considerazioni della relazione sopra trascritte, e non fatte segno ad alcun rilievo critico da parte del ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011