Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18483 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18483 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

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ORDINANZA
sul ricorso 6380-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
CONSERVE AGOMAR SAS DI CAMPIDOGLIO CESARE;

– intimata avverso la sentenza n. 10/48/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23.4.09, depositata il 18/01/2010;

Data pubblicazione: 01/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Conserve AGO.MAR. sas di Campidoglio Cesare per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l'appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento per IRAP 1998. Con l'unico motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 4 cpc, l'Agenzia deduce la nullità della impugnata per essere la relativa motivazione meramente apparente, in violazione dell'articolo 36 D.Lgs. n. 546/1992, dell'articolo 132 cpc e dell'articolo 118 disp. att. cpc. Il motivo appare manifestamente fondato, poiché nella sentenza impugnata manca: - in primo luogo, l'esposizione dei fatti e degli argomenti giuridici su cui si fonda l' atto impositivo impugnato e l' illustrazione delle contestazioni della contribuente, cosicché l'individuazione del thema decidendum risulta in concreto impossibile; - in secondo luogo, l'esposizione dei motivi della decisione, in quanto la motivazione si risolve nell'affermazione che l' Ufficio appellante si limita a reiterare argomenti di fatto e di diritto già esaminati nella sentenza di primo grado, le cui motivazioni vengono fatte proprie dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto "complete e logiche". Tale motivazione va giudicata meramente apparente, perché dalla stessa non emerge se, e secondo quale iter argomentativo, la Commissione Tributaria Regionale abbia valutato criticamente il provvedimento censurato e le censure proposte dall'appellante. La sentenza va quindi giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui ai nn. 2 e 4 dell'articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto dell'articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all'articolo 118 disp. att. cpc (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto delegato), perché risulta completamente priva sia della esposizione dei fatti rilevanti della causa, sia della illustrazione dei motivi della decisione, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (vedi, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007). Né potrebbe invocarsi, in senso contrario alla prospettate conclusioni, il principio giurisprudenziale secondo cui - allorquando l'atto di appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado - il requisito della motivazione di Ric. 2011 n. 06380 sez. MT - ud. 13-06-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cui all'art. 132 n. 4 e 5 cpc viene soddisfatto anche dalla semplice condivisione delle osservazione del primo giudice da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. 13292/2000, Cass. 11139/2006). Tale principio, infatti, non afferma che, quando l'appello si risolva nella reiterazione di argomenti già dibattuti e decisi in primo grado, il giudice di appello è sollevato dall'onere della motivazione, ma afferma che detto onere può essere soddisfatto senza dover necessariamente ricorrere ad argomenti diversi da quelli del primo giudice, essendo all'uopo sufficiente l'adesione a tali argomenti all'esito della illustrazione (che del primo giudice e del contenuto delle doglianze dell'appellante. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.» che la società contribuente non si è costituita; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che, pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 giugno 2013. nella sentenza gravata è, come detto, meramente apparente) del tema di lite, degli argomenti

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