Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18482 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20621-2012 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUDERI DI

GROTTAROSSA 5, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO LANTERI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LANTERI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma, con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che il contribuente G.A. aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto aveva acquistato un immobile avente caratteristiche di abitazione di lusso e, pertanto, procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo accolse con sentenza avverso la quale propose appello l’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

I giudici di secondo grado accolsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che la revoca delle agevolazioni era stata notificata tempestivamente sebbene oltre il termine massimo di tre anni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 e ciò in quanto alla fattispecie era applicabile la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione G.A. con un motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 e della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse applicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11 che prolunga l’ordinario termine di decadenza di tre anni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2.

Il ricorso è infondato.

Infatti, in tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro pgr l’acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni.

Questa Corte ha affermato in proposito: “La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto la L. n. 289 cit., art. 11, comma 1 bis, ne consente la condonabilità.” (Sez. 5, Sentenza n. 21280 del 18/09/2013).

In riferimento alla medesima questione Sez. 5, Sentenza n. 1248 del 22/01/2014 più recentemente ha affermato in ordine al termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, ed alla proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 11, comma 1 che: “La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell’interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto”.

In riferimento alle caratteristiche di lusso dell’immobile affermate dalla CTR, il ricorrente ha contestato solo genericamente la circostanza senza tuttavia offrire alcun valido elemento probatorio contrario. A tal riguardo è opportuno ricordare che sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che, in caso analogo, ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri regolamento coerenza mercato aero-illuminanti previsti dal edilizio), assumendo rilievo in con l’apprezzamento dello stesso abitativa dello stesso”.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto, la sentenza impugnata va pertanto confermata ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso proposto e condanna il ricorrente G.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate che si liquidano in 4.000,00 complessive oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Quinta civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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