Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18482 del 09/08/2010

Cassazione civile sez. un., 09/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 09/08/2010), n.18482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA DI

CALTANISSETTA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCAGLIONE SANTO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SS APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO GRAZIA

– STUDIO MEEYER VON SHAVENSEE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GARILLI ALESSANDRO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

145/2009 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA;

uditi gli avvocati Santo SCAGLIONE, Alessandro GARILLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

CENICCOLA Raffaele, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) della provincia di Caltanissetta propone istanza di regolamento preventivo della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso nei suoi confronti, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, da A.M.G., dipendente dell’Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento della illegittimita’ del conferimento dell’incarico di coordinatore del settore finanziario ad un soggetto esterno all’amministrazione e del suo diritto all’attribuzione di tale incarico, ovvero altro equivalente, attesa la disponibilita’ da lui manifestata a ricoprire nuovamente il medesimo incarico dopo averlo lasciato per sue dimissioni, con la conseguente condanna dell’Istituto al trattamento economico consequenziale o, comunque, al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sua pretermissione.

2. L’Istituto, nel costituirsi in giudizio, aveva resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; e, in pendenza del giudizio, ha ora proposto il regolamento di giurisdizione ribadendo che la domanda proposta dal dipendente mira a censurare provvedimenti di organizzazione generale, quale il regolamento generale dell’ordinamento degli uffici e dei servici adottato dall’IACP che prevede, all’art. 15, la facolta’ di conferire incarichi temporanei al di fuori della dotazione organica dell’Istituto. Il dipendente intimato si e’ costituito instando per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, siccome non si configura materia di giurisdizione amministrativa di legittimita’.

1.1. E’ pacificamente accertato che l’ A. sia inquadrato nell’organico dell’IACP mediante l’inserimento in un rapporto gerarchicamente strutturato, con la conseguenza che e’ la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (la quale trova la sua fonte nei regolamenti interni dell’ente e nella contrattazione collettiva) a stabilire i rispettivi diritti ed obblighi delle parti e a vincolare, in via definitiva, il dipendente all’ente datore di lavoro. Alla stregua di tale presupposto, l’assegnazione delle mansioni, come anche l’attribuzione di un determinato incarico, rileva, in generale, nella disciplina comune del rapporto di lavoro ai fini della identificazione della prestazione convenzionalmente pattuita e della collocazione della posizione lavorativa cosi’ stabilita nel sistema di inquadramento contrattuale. Nell’ambito di tale sistema il dipendente e’ soggetto alle determinazioni discrezionali dell’ente con riguardo alla organizzazione dell’ufficio, e dunque — con riferimento alla tutela giurisdizionale e alle modalita’ del suo esercizio – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in base ai criteri di riparto risultanti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68 (nel testo modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29 trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63), tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle riguardanti l’assunzione e l’attribuzione di incarichi (cfr. Cass., sez. un., n. 3054 del 2009, ord.; n. 26799 del 2008, ord.), salvo che si tratti di procedure concorsuali, essendosi invece precisato che spettano alla cognizione del giudice amministrativo quelle controversie che involgano l’impugnazione di atti amministrativi adottati dall’ente nell’esercizio del potere conferito dalla legge, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della suddetta organizzazione, nel cui quadro il rapporto di lavoro si costituisce e si svolge (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 3052 del 2009, ord.; n. 8363 del 2007; n. 15904 del 2006, ord.).

1.2. Nella controversia in esame il dipendente – rivolgendosi al Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro – ha domandato l’assegnazione di un incarico gia’ da lui ricoperto in precedenza, o anche di un incarico equivalente, lamentando in sostanza, come risulta dal ricorso introduttivo, una situazione di demansionamento e di pregiudizio professionale ed economico in conseguenza dell’attribuzione di un incarico diverso da quello da lui richiesto, o di altro equipollente. Non vi e’ quindi alcuna impugnativa di atti di organizzazione generale, emergendo, anzi, che l’ A. invoca proprio il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi per rivendicare a se’, come dipendente, l’incarico richiesto, invece attribuito a soggetto esterno.

2. Alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, in conformita’ a principi giurisprudenziali gia’ esistenti alla data di proposizione del regolamento, consegue la condanna del ricorrente Istituto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro duecento/00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

 

 

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