Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18482 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 16494 del R.G. anno 2010 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Prati

Fiscali 258 presso l’avvocato Piergiorgio Berardi e rappresentato e

difeso dall’avvocato TORNIELLI Lorenzo, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Lodi;

– intimato –

avverso il decreto del GdP di Lodi depositato il 13.4.2010;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito per il ricorrente l’avv. P. Berardi (per delega dell’avv. L.

Tornielli) che ha chiesto accoglimento;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

come da relazione.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha argomentato nel senso:

CHE il Prefetto di Lodi con decreto 25.8. notificato il 31.10.2009 adottato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. C, ebbe ad espellere il cittadino del (OMISSIS) R.A. dallo Stato sul rilievo che il medesimo, arrestato il 16.12.2008, all’esito di ennesimo atto di violenza verso la moglie, dovesse ritenersi persona socialmente pericolosa; lo straniero propose opposizione avverso l’espulsione prospettando, in primo luogo, l’inesistenza della dedotta pericolosità e quindi eccependo profili di illegittimità formale dell’atto di espulsione; il Giudice di Pace di Lodi con decreto 13.4.2010 ha respinto tale ricorso, sia negando l’esistenza dei dedotti vizi formali, sia nel merito affermando la sussistenza della pericolosità sociale; CHE per la cassazione di tale decisione il R. ha proposto ricorso il 21.6.2010, al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese, lamentando sotto più profili la violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 1, richiamato dall’art. 13, comma 2, lett. C del T.U. sull’immigrazione) avendo il GdP applicato la ipotesi della pericolosità sociale ad una vicenda di reato familiare e non avendo di converso scrutinato la sintomaticità della vicenda stessa ai fini della prognosi di attualità della pericolosità; l’istante ha anche chiesto l’urgente fissazione di udienza per la decisione del ricorso; CHE la censura sui profili di merito della espulsione appare manifestamente fondata ed assorbente; CHE in punto di diritto si ritiene di richiamare il costante indirizzo di questa Corte ribadito dalla recente decisione n. 17585 del 2010 così massimata:

In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta l’espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, ai fini del soddisfacimento della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e del rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall’altro. Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri applicati dal giudice quando venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione, e cioè tenendo presente: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c); la necessità di un esame globale della personalità del soggetto. La verifica al riguardo deve essere compiuta “ab extrinseco”, e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’amministrazione; CHE nella specie il Giudice del merito ha totalmente mancato di osservare tale principio: da un canto la automatica riconduzione del reato ascritto, qualificato con il nomen iuris dei maltrattamenti in famiglia, alla ipotesi della pericolosità sociale conclamata, è operazione non consentita, se non si enuncia dalla imputazione (e dagli esiti processuali di sua verifica) un quadro di elementi che siano eloquenti della predetta pericolosità sociale: dall’altro canto la valutazione appare priva di valutazioni sulla concreta portata degli episodi e sulla personalità complessiva (sociale e lavorativa) dello straniero, regolarmente soggiornante nello Stato; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza delle riportate censure.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio, che pienamente condivide la relazione sopra trascritta, ritiene di accogliere il ricorso e cassare il decreto per le esposte ragioni, con rinvio allo stesso Ufficio perchè esamini l’opposizione facendo applicazione del principio sintetizzato nella massima di decisione sopra trascritta e non incorrendo negli errori dianzi rilevati (parte sottolineata della relazione). Il giudice del rinvio regolerà all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Lodi in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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