Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18482 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18482 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Erogazione Fondo
Integrativo.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Data pubblicazione: 01/08/2013

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SAVINI FRANCESCO, residente a Venezia Cannaregio,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Bruno Piccarozzi,
elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma,
Via Luigi Canina, 6, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.31/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 04, in data

09.02.2010, depositata il 16 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

per delega del difensore;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12226/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.31/04/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre,
Sezione n. 04 il 09.02.2010 e DEPOSITATA il 16 marzo
2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha confermato quella di primo grado, la quale
aveva escluso la pretesa in tassabilità
dell’erogazione, ritenendo e dichiarando che la stessa
era imponibile nella misura del 12,50%.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
impugnazione del diniego, opposto alla domanda di
rimborso, relativa a ritenute IRPEF dell’anno 2000, su
somme liquidate a titolo di previdenza integrativa
aziendale a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo,
2

Sentito, per il contribuente, l’Avv. Luigi Piccarozzi

con il quale la decisione di appello viene censurata,
per contraddittorietà della motivazione circa la natura
della erogazione, per insufficienza della motivazione
circa la natura della erogazione, per violazione

comma 5 0 del DL n.669/1996, dell’art.6 Legge
n.482/1985,

degli

artt.

16,

17 e

42 del

TUIR

n.917/1986.
4 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema

di

fondi

previdenziali

integrativi,

le

prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare

aziendale

a

capitalizzazione

di

versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000,

la

prestazione è assoggettata al regime di tassazione
3

dell’art.13 comma 9 0 del D.Lgs n. 124/1993, dell’art. 1

separata di cui agli artt. 16 comma 1 0 lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,

c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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