Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18481 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19195-2019 proposto da:

C.K., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1566/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.K. – cittadino del Guinea – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza d’asilo e comunque non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

L’adito Tribunale di Milano ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo gravò detta decisione avanti la Corte d’Appello di Milano, attingendo esclusivamente la statuizione di mancato riconoscimento delle condizioni soggettive per godere della protezione umanitaria.

Il Collegio ambrosiano ritenne che non concorrevano i requisiti di legge per la protezione umanitaria poichè l’appellante non aveva allegato elementi fattuali lumeggianti una sua specifica condizione di vulnerabilità e nemmeno un grave danno in dipendenza dei rimpatrio a seguito del suo inserimento nella società italiana.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Collegio ambrosiano articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da C.K. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso l’impugnante deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 poichè la Corte lombarda non provvide ad azionare la sua facoltà officiosa di svolgere attività istruttoria al fine di meglio chiarire la situazione socio-politica attuale del suo paese d’origine, essendosi invece limitata ad esame sommario e superficiale.

La censura risulta generica eppertanto inammissibile posto che il ricorrente si limita a ritrascrivere le disposizioni di legge ritenute violate ed a riportare arresto di legittimità per, apoditticamente, concludere che la Corte ambrosiana ha errato nel valutare la situazione socio-politica della Guinea, qualificandola siccome superficiale e sommaria, ma senza aggiungere elemento alcuno per lumeggiare quali dati fattuali sono stati trascurati.

Parte impugnante si limita a dedurre la violazione della facoltà di cooperazione istruttoria officiosa da parte del Collegio milanese senza confrontarsi con la motivazione espressa dal Collegio ambrosiano rispetto all’unico istituto di protezione richiesto – pur menzionandolo in parte argomentativa – che non era quello di della protezione internazionale bensì esclusivamente la protezione umanitaria.

Difatti la Corte territoriale ha esaminato le ragioni specifiche del gravame mosso dal C. afferenti esclusivamente la protezione umanitaria e segnatamente la valutazione del suo inserimento nella società italiana e della sua situazione di vulnerabilità.

Dunque la censura siccome sviluppata prescinde dall’oggetto proprio del gravame sottoposto ritualmente alla Corte di merito.

Con il secondo mezzo impugnazione il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 poichè il Collegio ambrosiano non ebbe ad esaminare l’istanza di protezione umanitaria in relazione alle condizioni sociopolitiche della Guinea.

L’argomento critico s’appalesa siccome inammissibile poichè si compendia nel richiamo a precedenti, talora risalenti, decisioni di merito in relazione a cittadini della Guinea per supportare l’apodittica affermazione del mancato rispetto delle regole legali in materia sulla scorta del solo dato fattuale della ritrascrizione di un breve passo del Rapporto annuale ai Amnesty International del 2018.

Passo nel quale vien messo in evidenza che talora le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza in relazione a manifestazioni popolari senza che le competenti Autorità abbiano inteso punire i colpevoli.

Anche detta censura non appare correlata con la motivazione esposta dalla Corte lombarda posto che l’esame della domanda di protezione umanitaria, unica proposta in sede d’appello dal C.,risulta positivamente condotto in relazione alle due prospettazioni svolte dal richiedente asilo,secondo i Giudici,ossia sua integrazione in Italia e sua vulnerabilità data dalla situazione economica del suo Paese, non risultando messo in rilievo una realtà socio-politica inquadrabile in situazione di violenza diffusa.

Va notato poi che il ricorrente lamenta violazione di legge e non omesso esame di un suo motivo d’appello centrato sulla situazione attuale della Guinea ed un tanto appare coerente con i dati fattuali portati per lumeggiare detta situazione. Difatti il breve passo del rapporto Amnesty non lumeggia una situazione di violenza indiscriminata, bensì eventuali episodi di eccessivo uso della forza da parte delle Forse di sicurezza, mentre gli arresti di merito riportati scontano ovviamente la specifica situazione dei richiedenti asilo interessati, posto che la legge impone esame specifico di ogni singola posizione, sicchè alcuna regola generale può esser estratta specie considerando anche i periodi di tempo esaminati in detti provvedimenti.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 9 poichè la Corte distrettuale ebbe a ritenere non concorrenti situazioni inquadrabili negli istituti dell’asilo e della protezione sussidiaria senza citare le fonti informative dalle quali trasse detta conclusione. Anche detto argomento critico appare generico eppertanto inammissibile posto che,come già dianzi illustrato, la Corte milanese non ebbe a valutare domanda di protezione internazionale,proposta dal ricorrente in prime cure ma non oggetto di appello, bensì solamente le sue ragioni di gravame avverso la statuizione sulla protezione umanitaria che, come dianzi illustrato,non si fondavano sulla situazione socio-politica della Guinea.

Dunque la censura mossa non si correla e con la domanda svolta in sede d’appello e con la relativa motivazione offerta dai Giudici milanesi.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente,liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

La liquidazione del compenso in dipendenza del patrocinio a spese dello Stato – quando ammissibile D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130 bis – è di cognizione della Corte d’Appello emittente la sentenza impugnata.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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