Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18481 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18481 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Erogazione Fondo
Integrativo.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
LA MONACA MARIO GIUSEPPE, residente a Fiumicino,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Domenico Calandrelli,
elettivamente domiciliato nel relativo studio, in Roma,
Via Cola Di Rienzo, 44, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.42/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 25.02.2010,
1

65c,5
-43

Data pubblicazione: 01/08/2013

depositata il 17 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12170/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

– E’

chiesta

sentenza

la cassazione della

n.42/26/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione n.
26 il 25.02.2010 e DEPOSITATA il 17 marzo 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale

ha

rigettato

l’appello

principale

dell’Agenzia Entrate e quello incidentale del
contribuente, confermando la sentenza di primo grado,
la quale aveva ritenuto e dichiarato, in parziale
accoglimento delle domande formulate con l’originario
ricorso, che le erogazioni ricevute andassero
assoggettate al più favorevole regime fiscale invocato
dal contribuente e segnatamente, sulla parte relativa
al “rendimento,la ritenuta a titolo di imposta del
12,50% di cui al citato art.6 della legge n.482 del
1985, mentre sull’importo dei contributi versati dal
datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4% della
retribuzione annua, l’aliquota prevista per la
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

tassazione del TFR”.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF su somme

a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo, con il quale
la decisione di appello viene censurata, per violazione
degli artt. 2697 C.C., 17 comma 2 ° del TUIR n.917/1986,
l comma 5 ° della Legge n.30/1997 e 6 della Legge
n.482/1985.
4 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema

di

fondi

previdenziali

integrativi,

le

prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare

aziendale

a

capitalizzazione

di

versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
3

liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale

soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma 1 0 lett.a) e 17 del

corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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