Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18480 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25704-2015 proposto da:

PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SSMA DEI PADRI PASSIONISTI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE PROCIDA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SALVATORE MILETO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO

GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO

PASQUINI, ROBERTA RICCIARINI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PROCIDA che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei Padri Passionisti ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, avverso l’avviso di accertamento ICI, anno di imposta 2005, relativo a fabbricati utilizzati come istituto di riabilitazione e di cura, assumendo di non essere tenuta al pagamento, ai sensi della L. n. 222 del 1985 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I. Il ricorso proposto innanzi alla CTP veniva accolto, atteso che nell’anno di imposta 2005 era vigente ed applicabile il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis convertito nella L. n. 248 del 2005, il quale stabiliva che l’esenzione dall’imposta si intende “applicabile a prescindere dalla natura eventualmente commerciale” dell’attività svolta. Il Comune di Arezzo proponeva appello. La CTR della Toscana accoglieva l’impugnazione. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei Padri Passionisti, svolgendo quattro motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Arezzo, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, nonchè dell’art. 118 delle disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, atteso che la sentenza non contiene i tratti essenziali della decisione di primo grado e della lite che si è svolta in secondo grado, non permettendo di individuare gli elementi in fatto ed in diritto che sono stati considerati dalla CTR nella decisione.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Nullità della sentenza, per omessa pronuncia e/o apparente motivazione violazione art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, atteso che il collegio solo apparentemente fornisce una motivazione a fondamento dell’accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Arezzo, respingendo le controdeduzioni formulate dal ricorrente. Si argomenta che il vizio di motivazione sarebbe così radicale da comportare, con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Parte ricorrente si duole, inoltre, del fatto che nel caso di specie si è in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazione inconciliabili, atteso che da una parte la sentenza della CTR afferma espressamente che la modifica introdotta dalla L. n. 248 del 2005, art. 7 bis al requisito oggettivo previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) per usufruire dell’esenzione è applicabile, come statuito dalla sentenza di primo grado, non per gli anni precedenti ma solo per i periodi di imposta per i quali la norma era in vigore, ma poi si contraddice inequivocabilmente sostenendo che “al di là del menzionato profilo di inapplicabilità delle nuove disposizioni intervenute sotto i profilo temporale” e, quindi, concludendo che la L. n. 248 del 2005, art. 7 bis non sarebbe applicabile all’anno 2005.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 e della L. n. 212 del 2000, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” atteso che la CTR ha erroneamente interpretato la L. n. 248 del 2006, art. 39, comma 1, il quale non può essere considerato norma di interpretazione autentica, ma norma innovativa e, come tale, non applicabile all’anno di imposta 2005.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. i) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ritiene che vi sia natura commerciale in un’attività, quale quella svolta dalla contribuente, che in linea di principio non poteva generare alcun lucro, non solo soggettivo, ma neppure oggettivo. Si rileva che il richiamo in sentenza della decisione della Corte di Cassazione n. 24500 del 2009 è inconferente con il caso in esame, trattandosi di una decisione riferita ad una casa di cura, consistente in una sorta di pensionato con inclusa assistenza sanitaria, non convenzionata con il servizio sanitario.

5. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che, in data 3 maggio 2017, le parti hanno depositato una istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nella predetta istanza viene riferito che il Comune di Arezzo e la Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei Padri Passionisti hanno sottoscritto un accordo quadro transattivo con il quale hanno definito tutti i contenziosi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ed innanzi alla Corte di Cassazione, tra i quali rientra il giudizio in oggetto. Concludono dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. Orbene, l’accordo transattivo a cui fanno rinvio le parti e l’istanza presentata, sottoscritta congiuntamente dai difensori costituiti, comportano la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4257 del 2017), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per sopraggiunto difetto di interesse (Cass. S.U. n. 2674 del 1993; Cass.S.U. n. 6626 del 1997; Cass. n. 13113 del 2003; Cass. n. 2934 del 2015), non essendo necessaria la pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia, poichè l’interesse ad agire e, conseguentemente, anche quello ad impugnare, deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a tale decisione, ed in relazione alle domande originariamente formulate, che tale interesse va valutato (Cass. n. 11609 del 2005; n. 21951 del 2013; Cass. n. 2934 del 2015).

7. Per quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. L’esito della lite giustifica ampliamente la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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