Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18480 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 15857 del R.G. anno 2010 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via S. Tommaso

D’Aquino 47 presso l’avvocato G. De Sena Plunkett e rappresentato e

difeso dall’avvocato MAIELLARO Michele giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Foggia;

– intimato –

avverso il decreto del GdP di Foggia depositato il 9.9.2009 udita la

relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha argomentato nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) D.A., dopo il periodo di vigenza del permesso di lavoro stagionale, scaduto il 29.9.2009, venne espulso da Prefetto di Foggia con decreto 22.10.2009 adottato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, per permanenza irregolare nello Stato e lo straniero impugnò l’espulsione innanzi a GdP foggiano; CHE l’adito Giudice con decreto 9.12.2009 rigettò l’opposizione sul rilievo che la natura stagionale del permesso, come tale insuscettibile di rinnovo o conversione, imponesse di ritenere irrilevante il fatto che alla data di espulsione non fossero ancora decorsi i 60 giorni concessi dalla legge allo straniero, come prorogano della permanenza regolare, al fine della istanza di rinnovo; CHE per la cassazione di tale decisione il D. ha proposto ricorso notificato al Prefetto il 4.6.2010, senza che l’intimato abbia svolto difese; CHE appare manifesta la fondatezza del ricorso che denunzia l’indebita valutazione di non rinnovabilità fatta dal GdP quale ostacolo a ritenere intempestivo e quindi invalido il decreto di espulsione de quo CHE appare al proposito di rilievo richiamare, sulla rilevanza “esterna” del lavoro stagionale anche ai fini del tramutamento “per conversione” dei titolo di soggiorno stagionale, quanto affermato da questa Corte (n. 19793 del 2009: massima).

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica necessariamente lo svolgimento continuativo dell’attività di lavoro nell’ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un’interpretazione “secundum constitutionem”, anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati. Pertanto, spetta al giudice di merito l’accertamento dell’avvenuta integrazione di tale requisito anche nell’ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all’anno, adeguatamente motivando, all’esito della propria indagine, sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza del requisito di legge.

CHE appare pertanto meritevole di accoglimento il ricorso posto che, alla luce del menzionato principio, l’espulsione non poteva essere adottata prima del decorso dello spatium dalla legge concesso allo straniero per chiedere una diversa o prorogata attribuzione di titolo di permanenza; CHE, ove si condivida il teste formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio la proposta contenuta nella trascritta relazione ed articolata nelle riportate considerazioni merita piena condivisione. Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto del Giudice di Pace che ha erroneamente ritenuto di delibare l’esito della istanza di conversione (spettante al G.A., ove adito) mancando di rilevare che, qualunque potesse essere la sorte della istanza stessa, alla data della espulsione non era comunque trascorso il termine di legge per chiedere il rinnovo o la conversione del pregresso titolo di soggiorno si che essa non poteva essere emessa.

Da ciò discende – stante l’insussistenza di alcuna esigenza di accertamento o valutazione dei fatti – la possibilità di decisione nel merito, con l’annullamento della adottata espulsione.

L’Amministrazione intimata dovrà sostenere le spese dei due gradi di giudizio, corrispondendone l’importo al procuratore antistatario del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l’espulsione adottata il 22.10.2009 dal Prefetto UTG di Foggia; condanna l’intimato Prefetto a corrispondere all’avv. Michele Maiellaro le spese di giudizio, determinate in Euro 870,00 (Euro 500,00 + Euro 300,00 + Euro 70,00) oltre spese generali ed accessori di legge per il giudizio di merito ed in Euro 1.700,00 (Euro 1.500,00 + Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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