Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18480 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19600-2019 proposto da:

O.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE PADOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3397/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da O.S., cittadino nigeriano originario dell’Edo State, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Verona – Sezione di Padova, il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1.Durante l’audizione in sede amministrativa, il ricorrente dichiarava di essere nato nell’Edo State, di essere cresciuto a Benin City e di aver lasciato il proprio Paese d’origine per il timore di essere perseguitato dal gruppo terroristico di Boko Haram, responsabile degli attentati in cui sarebbero rimasti vittime la madre, il padre e la sorella. Riferiva che la madre era deceduta in data 28 gennaio 2014, quando la celebrazione di una funzione religiosa cui la stessa partecipava venne interrotta dall’esplosione di una bomba. Rimasta illesa, si dava alla fuga e, nella concitazione del momento, veniva poco dopo investita da un’automobile, di fronte agli occhi increduli del figlio.

La Commissione accertava che in pari data non vi era stato alcun attentato di stampo terroristico imputabile al gruppo di Boko Haram e che il villaggio, indicato dal ricorrente come luogo in cui si sarebbe consumato l’atto delittuoso citato, risultava, dagli accertamenti espletati, inesistente. Analoga confusione emergeva, poi, dal racconto avente come protagonisti il padre e la sorella – dei quali il ricorrente ometteva di riferire i nomi – i quali sarebbero rimasti anch’essi coinvolti in un generico attentato, non meglio specificato dal ricorrente.

1.2.La ricostruzione dei fatti resa innanzi all’organo amministrativo veniva rettificata in sede giudiziale, in relazione all’omicidio materno, precisando di non aver assistito al decesso e di essere venuto solo successivamente a conoscenza di quanto accaduto.

1.3.Avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, O.S. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Venezia che, con ordinanza del 10.05.2017, rigettava la domanda.

1.4.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 3397/2018 emessa in data 02.07.2018, pubblicata il 10.12.2018 e comunicata in pari data, confermava la sentenza di primo grado.

1.5.Nel motivare la propria decisione di rigetto, la corte di merito reputava il racconto del ricorrente privo di credibilità, in ragione delle versioni rese, nelle diverse sedi, contraddittorie ed inconciliabili. Le scarne informazioni non oggetto di contraddizione risultavano, ad ogni modo, generiche ed inverosimili – in particolare, il riferimento è alle dichiarazioni rese da parte ricorrente secondo cui il medesimo sarebbe giunto in Libia a piedi dalla Nigeria e avrebbe, infine, raggiunto l’Italia senza pagare il prezzo preteso per il trasporto via mare da trafficanti e scafisti. In definitiva, l’inottemperanza di parte ricorrente all’onere sulla stessa gravante di allegazione di fatti precisi e concordanti, unita alla circostanza dell’inesistenza dei presupposti necessari ai fini della tutela rivendicata, giustificavano il rigetto dell’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente.

2.Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso il Sig. O.S., sulla base di tre motivi.

3.Il Ministero ha depositato un “atto di costituzione” non notificato alla controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente, senza, tuttavia, applicare gli indicatori di genuinità soggettiva tipizzati dalla norma citata, limitandosi, di contro, a far proprie le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale. In particolare, contesta l’affermazione della corte di merito, secondo cui non vi era riscontro dell’attentato in chiesa nel corso del quale aveva perso la vita la madre e, a tal fine, allegava al ricorso una copia del quotidiano Sunday Observer del 17.8.2014, nel quale era riportato anche il suo nome, deducendo di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di merito.

1.1.Il motivo non è fondato.

1.2.Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei documenti allegati al ricorso, in quanto non prodotti nei giudizi di merito, nè attinenti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., all’ammissibilità del ricorso e del controricorso (ex multis Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28999; Cass., civ., 01/03/2010, n. 4863).

1.3.Nel merito, il ricorso è infondato.

1.4. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

1.5.Ebbene, tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

1.6.Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

1.7.Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione avallata da parte ricorrente considerate le contraddizioni emerse a seguito della comparazione tra la versione originariamente sostenuta dinanzi la Commissione territoriale e quella descritta in sede giudiziale su un aspetto rilevante quale l’omicidio della madre perpetrato ad opera del gruppo terroristico di Boko Haram. Oltre al carattere generico ed implausibile delle informazioni rese sui fatti che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese d’origine, la corte di merito riteneva fantasiosa la versione relativa al viaggio percorso a piedi dalla Nigeria per raggiungere la Libia.

1.8.Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni dallo stesso rese.

2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di merito violato il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, rigettando la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) della disposizione citata, senza, tuttavia, condurre alcuna indagine specifica circa la zona di provenienza – e non di origine – del ricorrente. In particolare, la corte di merito non avrebbe tenuto conto che l’area di provenienza non era l’Edo State, dove egli era nato, ma il Borno State, dove si era trasferito con la famiglia e che quest’ultima regione, secondo le fonti internazionali, con particolare riferimento ai rapporti EASO, era teatro di attacchi terroristici perpetrati da Boko Haram.

2.1.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè il ricorrente ha omesso di indicare gli atti del giudizio di merito dai quali risulterebbe la sua provenienza dal Borno State, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.2.La Corte d’appello, all’esito della valutazione della credibilità del ricorrente, ha accertato che egli provenisse dall’Edo State, ed esattamente da Benin City. Tale valutazione non è in contrasto con il giudizio di inattendibilità della storia nel suo complesso, ben potendo tale giudizio non investire la provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata, su cui si fonda la richiesta di protezione internazionale (Cassazione civile sez. I, 24/05/2019, n. 14283).

2.3.Nel caso di un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, deve escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato (Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n. 1376).

2.4. All’esito di tale accertamento, il giudice d’appello ha richiamato specificamente le fonti internazionali – e specificamente l’EASO – per escludere che in tale area geografica sussistesse una situazione di violenza generalizzata sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE); tale requisito ricorre solo se gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati raggiungano un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

2.5.L’accertamento circa la sussistenza, in concreto, di siffatto tipo di conflitto implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, che, nella specie, non è stato dedotto.

3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis per aver il Giudice di merito rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza, tuttavia, valutare la situazione del Paese di origine del richiedente.

3.1.Il motivo è infondato.

3.2.Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

3.3.L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01) alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

3.4.Ebbene, la Corte territoriale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che, sebbene il ricorrente avesse effettivamente intrapreso un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano – testimoniato dall’effettuazione di sporadiche prestazioni lavorative (cfr. pag. 10 ordinanza) -, lo stesso non avrebbe avuto ugualmente diritto alla forma di tutela invocata, non potendo nè ritenersi configurabile, sulla base degli elementi addotti, un livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia, nè ravvisandosi, ad ogni modo, nel Paese d’origine del richiedente, una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

3.5.Precisamente, con riguardo a tale ultima condizione, la Corte d’Appello di Venezia ha espressamente riconosciuto, sulla base delle COI consultate ed allegate al testo dell’ordinanza, che l’area di provenienza del ricorrente, individuata nell’Edo State, non fosse caratterizzata da una situazione di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani di cui all’art. 2 Cost., tale da legittimare l’accoglimento della richiesta di tutela invocata. (cfr. pag. 10 ordinanza).

3.6.Ad ogni modo, preme rilevare come le autorevoli fonti di informazione riportate nel testo del ricorso, finalizzate a comprovare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità in capo a parte ricorrente siano, ad ogni modo, inidonee a perseguire tale scopo, limitandosi ad una descrizione generale di instabilità del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale, disancorata dalla vicenda personale effettiva del ricorrente.

3.7.Tale modus operandi risulta in aperto contrasto con quello che è l’orientamento di questa Corte, secondo cui la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali (Cass., civ., Sez. 6, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; Cass., civ., Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648; Cass. civ., sez. I, 22/01/2020, n. 1352).

4.Non deve provvedersi in ordine alle spese in quanto il Ministero non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato a depositare un “atto di costituzione” non notificato alla controparte, come previsto dall’art. 370 c.p.c..

5.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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