Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18480 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18480 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Erogazione Fondo
Integrativo.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO

à

DI STEFANO GIUSEPPE, residente a Catania,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.512/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 10.05.2010, depositata il 30 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

G.50(4
_23

Data pubblicazione: 01/08/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10104/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.512/34/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo,
Sezione Staccata di Catania n. 34 il 10.05.2010 e
DEPOSITATA il 30 dicembre 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha accolto l’appello del contribuente,
ritenendo e dichiarando che le erogazioni ricevute
andavano assoggettate al più favorevole regime fiscale
invocato dal contribuente, trattandosi di redditi
assimilati a quello di lavoro dipendente.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF su somme
liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale
a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo, con il quale
la decisione di appello viene censurata, per violazione
dell’art.17 del TUIR n.917/1986.
4 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
2

l

Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In

prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma l ° lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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