Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1848 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13399-2007 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SIGMA RESTHOTEL SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Napoli notificava alla Sigma Resthotel s.r.l. avviso di accertamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1998/2002 relativamente ai locali adibiti a ristorante compreso nel plesso “(OMISSIS)”. La società impugnò l’avviso sostenendo di non essere tenuta al pagamento perchè l’imposta era a carico della società “Terme di Agnano”, che la pagava quale proprietaria sull’intero complesso termale nel quale il ristorante era compreso. La CTP accolse il ricorso e la CTR respinse l’appello del Comune di Napoli, che ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. La Resthotel s.r.l. non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “la attività di ristorazione svolta all’interno del plesso immobiliare (OMISSIS), di proprietà della Terme di Agnano s.p.a., costituiva una attività accessoria rispetto a quella principale rappresentata dalla erogazione di servizi sanitari, e che venne comunque svolta da tale società fino alla stipula del contratto di fitto con la società Sigma Resthotel s.r.l.. Conseguentemente la società Terme di Agnano s.p.s. non solo era regolarmente iscritta nei ruoli del Comune di Napoli ai fini del pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per l’intero plesso immobiliare, ma per tutti gli anni in questione, dal 1998 al 2002, provvide anche al regolare pagamento della stessa di seguito alle cartelle esattoriali emesse a tale titolo salva rivalsa nei confronto della s.r.l. Sigma Resthotel per la quota di rispettiva competenza.

… Solo in data (OMISSIS) il Comune procedeva ad una verifica della superficie utilizzata … Ritiene pertanto il Collegio che la rivalsa del Comune andava indirizzata alla s.p.a. Terme di Agnano quale responsabile esclusivo per il pagamento del tributo compreso l’immobile a destinazione ristorazione, società che avrebbe dovuto conseguentemente integrare tutti i precedenti versamenti. Nel caso in specie infatti è legittimo riportarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63 istitutivo dell’imposta, che … al comma 3 prevede che nel caso di godimento di beni in multiproprietà o di strutture commerciali integrate è il soggetto o la società che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile in via esclusiva del versamento …”.

Col ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63 nonchè vizio di motivazione su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si osserva che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3 configura, a carico del soggetto che gestisce i servizi comuni di centri commerciali integrati, una responsabilità, per il versamento della tassa dovuta per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori che si aggiunge, ma non sostituisce la responsabilità di questi ultimi. Nella specie mancava comunque ogni rapporto di funzionalità e complementarietà tra le attività di ristorazione svolta dalla contribuente e quella di gestione dei servizi sanitari della Terme di Agnano s.p.a., e la affermazione contenuta nella sentenza che la attività svolta dalla Sigma Resthotel fosse accessoria a quella principale della s.p.a.

Terme di Agnano era affatto apodittica, non avendo la CTR indicato alcun elemento di fatto a sostegno della conclusione.

Il primo motivo è fondato. A norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 1 “la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali”. Il comma 3 dell’articolo non deroga al principio della titolarità passiva del tributo, ma aggiunge, per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, alla principale responsabilità di chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, quella solidale di chi gestisce i servizi comuni del complesso immobiliare. Oltrechè dal tenore letterale della disposizione (che contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta a colui che ne è responsabile) ciò risulta dall’inciso, che completa la disposizione, fermo restando nei confronti di questi ultimi (singoli occupanti o detentori) gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; ed era reso palese dal quarto comma, ora soppresso, dello stesso art. 63, che faceva obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato”. Allo scopo evidente di consentire al Comune di perseguire il debitore principale del tributo.

La sentenza impugnata procede dunque da una interpretazione di legge erronea e va annullata. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

Poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. col rigetto del ricorso introduttivo della lite. L’esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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