Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1848 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. III, 26/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 26/01/2011), n.1848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D. (OMISSIS), C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo studio

dell’avvocato BASILE GIULIA, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3309/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/07/08, depositata l’01/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 3 agosto 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 3309/2008, pubblicata il 1.9.2008, la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da B.D. e da C.P. contro l’ANAS, a seguito di un incidente stradale provocato dalla presenza di una macchia oleosa sul fondo stradale, in corrispondenza di una curva.

Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, ravvisando la responsabilita’ dell’Anas ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. La Corte di appello ha invece ritenuto che la ricostruzione dei fatti conduca ad attribuire la responsabilita’ dell’accaduto ai soli danneggiati.

Questi propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’Anas con controricorso.

2.- Il primo motivo – con cui si denuncia violazione dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha escluso la responsabilita’ dell’Anas senza prendere in esame il problema dell’applicabilita’ della norma in oggetto – e’ inammissibile.

Risulta dalla sentenza impugnata e dall’espositiva in fatto degli stessi ricorrenti che il Tribunale aveva escluso l’applicabilita’ dell’art. 2051, attribuendo all’Anas la responsabilita’ solo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ma non risulta che i danneggiati abbiano riproposto in appello, quanto meno in subordine, domanda di accertamento della responsabilita’ anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.: domanda imprescindibile, considerato che trattasi di responsabilita’ fondata su diversi presupposti e su diversi accertamenti in fatto (quanto alla prova liberatoria, al soggetto gravato dal relativo onere, ecc.).

Al contrario, con le conclusioni precisate in appello e riprodotte nella sentenza impugnata gli appellati si sono limitati a chiedere – per quanto qui interessa – il rigetto dell’avversaria impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. Ne’ i ricorrenti hanno dedotto e dimostrato nel ricorso di avere chiesto in appello l’applicazione dell’art. 2051 tramite altri e diversi atti, come e’ necessario fare, ove si addebiti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata l’omesso esame di una data questione. Sicche’ il ricorso risulta anche non autosufficiente (cfr. Cass. civ. 16 aprile 2003 n. 6055; Cass. civ. Sez. 3, 17 gennaio 2007 n. 978, fra le altre).

3.- Il secondo motivo – con cui si deduce violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. – e’ inammissibile, per l’inidonea formulazione dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. I quesiti sono generici, non congruenti con le ragioni della decisione e non rilevanti ai fini dell’accoglimento del motivo. Non riportano la fattispecie concreta e i problemi in discussione, sicche’ le affermazioni di principio circa la responsabilita’ dell’Anas ai sensi dell’art. 2043, anche in mancanza di insidia o trabocchetto, risultano prive di rilievo.

Non tengono conto del fatto che la Corte di appello ha escluso non l’addebitabilita’ all’Anas dei pregiudizi subiti dagli utenti a causa di anomalie delle strade, ma il fatto che, nel caso di specie, l’incidente sia ricollegabile all’anomalia, anziche’ alla colpa esclusiva dell’automobilista. Chiedono che si affermi l’onere dell’Anas di dimostrare “l’esistenza di fatti impeditivi della propria responsabilita’” (quesito sub 3), senza specificare quali siano nel caso in esame tali fatti impeditivi. In tema di responsabilita’ ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. non e’ a carico dell’Anas, ma dei danneggiati, l’onere di fornire la prova della colpa dell’ente, per aver provocato, o per non avere tempestivamente rimosso, le macchie oleose dal fondo stradale; mentre avverrebbe il contrario ove fosse applicabile l’art. 2051 cod. civ. Nulla di cio’ risulta dal quesito.

Sotto ogni profilo, pertanto, i quesiti sono inammissibili.

4.- Il terzo motivo – che lamenta omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – e’ anch’esso inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiche’ manca la prospettazione di un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (cfr.

Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre): requisito che non si puo’ ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziche’ su indicazione della parte ricorrente -consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ. , Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso i rilievi e la soluzione prospettati dal relatore.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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