Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21775-2013 proposto da:

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO

GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTA

RICCIARINI, STEFANO PASQUINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SSMA PADRI PASSIONISTI;

– intimato –

Nonchè da:

PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SSMA PADRI PASSIONISTI in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE PROCIDA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI AREZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 29/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei Padri passionisti ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, avverso gli avvisi di accertamento ICI, anno di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 per omessa dichiarazione e del versamento dell’imposta, relativa a fabbricati utilizzati come istituto di riabilitazione e di cura, assumendo di non essere tenuta al pagamento, ai sensi della L. n. 222 del 1985 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I. I ricorsi proposti innanzi alla CTP venivano respinti, atteso che la Commissione riteneva che le attività svolte rivestissero natura commerciale. Contro le determinazioni del giudice di prime cure, la Provincia proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Diversa sezione della CTP di Arezzo accoglieva il ricorso della contribuente relativo all’anno di imposta 2004, con sentenza n. 01/05/2012. Avverso tale sentenza, il Comune proponeva appello. La CTR della Toscana, previa riunione dei procedimenti riferiti a tutti gli anni di imposta (2001, 2002, 2003, 2004), con pronuncia n. 33/31/13, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza il Comune di Arezzo, svolgendo un solo motivo. Ha resistito con controricorso la Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei Padri Passionisti, che ha proposto anche ricorso incidentale, illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i). Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito al carattere commerciale dell’attività svolta”, atteso che la CTR avrebbe inquadrato erroneamente la vicenda in oggetto, posto che non ha tenuto in debito conto la normativa concretamente applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Si argomenta che l’esclusività della natura commerciale delle attività sanitarie sia da ricercare proprio nel fatto di non avere le caratteristiche della provvisorietà ed occasionalità proprie delle attività commerciali riconosciute agli enti non commerciali ex art. 143, ma al contrario di essere svolte in forma di impresa. Inoltre, parte ricorrente deduce che il tema del convenzionamento con il servizio sanitario nazionale delle case di cura appare indifferente quanto alla verifica della sussistenza del presupposto per l’applicazione delle ipotesi di esenzione, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, ar. 7, comma 1, lett. i).

2. Parte controricorrente ha proposto ricorso incidentale denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,56 e 57 in applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che la CTR della Toscana, invece di rigettare implicitamente l’eccezione sollevata dai (OMISSIS), avrebbe dovuto rilevare la nuova motivazione proposta in sede di appello da parte del comune di Arezzo dichiarando inammissibile l’appello per l’anno 2004 e comunque accogliere gli appelli proposti dall’odierno controricorrente per gli anni 2001- 2003, per acquiescenza alla tesi proposta in sede di ricorso circa l’irretroattività della L. n. 248 del 2006, art. 39, comma 1.

3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che, in data 3 maggio 2017, le parti hanno depositato una istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nella predetta istanza viene riferito che il Comune di Arezzo e la Provincia della Presentazione di Maria SS.ma dei (OMISSIS) hanno sottoscritto un accordo quadro transattivo con il quale hanno definito tutti i contenziosi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ed innanzi alla Corte di Cassazione, tra i quali rientra il giudizio in oggetto. Concludono dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. Orbene, l’accordo transattivo a cui fanno rinvio le parti e l’istanza presentata, sottoscritta congiuntamente dai difensori costituiti, comportano la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4257 del 2017), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per sopraggiunto difetto di interesse (Cass. S.U. n. 2674 del 1993; Cass.S.U. n. 6626 del 1997; Cass. n. 13113 del 2003; Cass. n. 2934 del 2015), non essendo necessaria la pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia, poichè l’interesse ad agire e, conseguentemente, anche quello ad impugnare, deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a tale decisione, ed in relazione alle domande originariamente formulate, che tale interesse va valutato (Cass. n. 11609 del 2005; n. 21951 del 2013; Cass. n. 2934 del 2015).

5. Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. L’esito della lite giustifica ampliamente la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto in ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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