Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4038/2012 proposto da:

S.M., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA MARCELLO SOLERI 10, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

LIBERATI, rappresentati e difesi dagli avvocati MIRKO BINCO,

SALVATORE MANGO, GIOVANNI DE SALVO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DE SALVO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Soave con avviso di liquidazione d’imposta accertava che contribuenti C.T. e S.M. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da loro acquistato doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta i contribuenti proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona che lo accolse con sentenza riformata in secondo grado su appello della Agenzia delle Entrate dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

I giudici di secondo grado accolsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che la superficie totale dell’immobile fosse quantificabile in 336 mq inclusa anche la zona abibita a piscina ed area wellness quale superficie utile.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto hanno proposto ricorso per cassazione C.T. e S.M. con sei motivi e memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, perchè i giudici di appello hanno ritenuto motivati gli avvisi di liquidazione mentre al contrario gli avvisi non indicavano quali erano le caratteristiche di lusso dell’immobile.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., omessa pronuncia ed omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che l’immobile fosse maggiore di 240 mq sulla base della stima dell’UTE mentre al contrario tale stima è priva di valore probatorio in quanto documento di parte e l’Ufficio non ha adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare l’assenza dei requisiti necessari per godere dell’agevolazione.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in quanto la CTR ha motivato in ordine al proprio convincimento sulle dimensioni dell’immobile impropriamente e sommariamente ritenuto di lusso sulla base di una documentazione inammissibile perchè tardiva.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR ha motivato in ordine al proprio convincimento sulle dimensioni dell’immobile impropriamente e sommariamente ritenuto di lusso sulla base di risultanze istruttorie e documentazione valutata erroneamente della quale i ricorrenti avevano contestato la veridicità.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR ha motivato in ordine al proprio convincimento sulle dimensioni dell’immobile impropriamente e sommariamente ritenuto di lusso sulla base di un giudizio probabilistico ed incoerente tra l’altro discostandosi da quanto affermato dal consulente della CTR.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che l’immobile fosse maggiore di 240 mq.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti i giudici di secondo grado hanno chiaramente affermato che gli avvisi di liquidazione contengono tutti gli elementi necessari alla difesa del contribuente e tale accertamento, tra l’altro insindacabile in questa sede risulta confermato dal contenuto di detti avvisi che denunciano una superficie utile dell’immobile di 336 mq.

I restanti motivi, che trattano tutti la medesima questione sotto differenti profili sono del pari infondati.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) è tassativa. Infatti (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, non potendo, invece, applicarsi criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto esattamente i giudici di appello hanno ritenuto di lusso l’immobile in quanto la superficie ammonta a 336 mq esclusi tutti i locali sopra indicati.

Sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.000,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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