Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 09/08/2010

Cassazione civile sez. un., 09/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 09/08/2010), n.18479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato

TORRESE ALBA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANGIORGIO MICHELE, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI

CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 682/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito ’Avvocato Michele SANGIORGIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.O.).

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza indicata in epigrafe ha respinto l’appello di P. E. e confermato la decisione del Tribunale di Catania, giudice del lavoro, in data 9 maggio 2003, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta con ricorso depositato l’8 maggio 2000, contro le amministrazioni pubbliche attuali intimate, per l’accertamento del diritto, quale collaboratore amministrativo, ad essere inclusa nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) della scuola e alla conseguente assunzione, a tempo determinato o indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 1998, o dal 1 settembre 1999, con la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento del danno. La declaratoria di difetto di giurisdizione e’ stata fondata sulla considerazione che la pretesa, siccome concernente la domanda del 23 aprile 1994 di inserimento in una graduatoria pubblicata nel 1994, doveva essere rivolta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

2. Contro questa decisione la P. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

3. Con ordinanza interlocutoria in data 31 maggio 2010 la Sezione lavoro della Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nonche’ la rimessione del ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1.

4. Eseguita la rinnovazione della notifica, il ricorso e’ stato assegnato alle Sezioni unite per l’odierna udienza pubblica. Non vi e’ stata difesa delle amministrazioni intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso si sostiene la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 deducendosi che la domanda era intesa a far valere il diritto all’assunzione, a prescindere dall’espletamento di alcuna procedura concorsuale, e che, in ogni caso, tale giurisdizione non poteva essere declinata in ordine alla pretesa risarcitoria.

2. Il ricorso e’ fondato.

2.1. Come queste Sezioni unite hanno recentemente precisato, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacita’ e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformita’ a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Non puo’ configurarsi, in particolare, l’inerenza a procedure concorsuali — per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacita’, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall’esercizio di una discrezionalita’, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole cosi’ contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell’un sistema e’ ravvisabile solo la prima delle due basi suddette, e l’inserzione dell’aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non gia’ immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o piu’ posti di lavoro; nell’altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l’assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l’art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale – come nel caso di specie – esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario (v. Cass., sez. un., n. 17466 del 2009; n. 3399 del 2008, ord.; n. 1203 del 2000).

2.2. Come risulta dalla stessa decisione impugnata, la domanda della ricorrente era esplicitamente diretta all’assunzione — a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato – a decorrere dall’anno scolastico 1998 – 1999, o da quello successivo; non poteva trovare applicazione, dunque, sotto alcun profilo, la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (peraltro applicabile soltanto alle controversie inerenti a “periodi di lavoro” prestato prima e dopo la data del 30 giugno 1998: cfr. Cass., sez. un., n. 1203/1998 cit.); e cio’ vale anche con riferimento alla domanda accessoria di risarcimento danni, riferita dalla ricorrente all’unico fatto generatore – protrattosi nel tempo – costituito dal mancato inserimento nelle graduatorie permanenti e dalla mancata assunzione (cfr. Cass., sez. un., n. 10669 del 2009; n. 7768 del 2009) e devoluta al giudice cui e’ attribuita la cognizione sul rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass., sez. un., n. 6177 del 2008;

n. 5176 del 2004).

3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, nonche’ di quella del Tribunale di Catania, e con rinvio della causa a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata nonche’ quella del Tribunale di Catania e rinvia a quest’ultimo anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

 

 

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