Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12454-2018 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

B.C., FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2018 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.L. ha proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria) contro B.C. e Fondiaria Sai s.p.a., avverso la sentenza n. 24/2018 del Tribunale di Vasto.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso. Non si può tener conto delle osservazioni contenute nella memoria, in quanto l’art. 134 disp. att. c.p.c. prevede la possibilità di avvalersi dell’invio a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, come modalità di deposito in alternativa al deposito in cancelleria, solo per il ricorso e il controricorso e non anche per la memoria (v., ex multis, Cass. n. 7704 del 2016).

2. La N. conveniva in giudizio il B. e la Fondiaria Sai s.p.a., quale impresa designata per la Regione Abruzzo dal F.G.V.S., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni da lei subiti quale conducente e proprietaria di un autoveicolo, in ragione di uno scontro con altro autoveicolo privo di copertura assicurativa.

3. La domanda veniva rigettata dal Giudice di pace di Vasto, all’esito del giudizio di primo grado, che non riteneva storicamente provato il verificarsi del sinistro.

Il Tribunale di Vasto dichiarava inammissibile l’appello proposto, ex art. 342 c.p.c. ritenendo che l’appellante avesse omesso l’indicazione dei punti del provvedimento che intendeva appellare, avendo riportato pressocchè l’intera motivazione del provvedimento gravato e che avesse solo ribadito quanto già affermato nel giudizio di primo grado, limitandosi ad una riproposizione delle proprie tesi, senza effettuare una reale critica del provvedimento impugnato.

4. La ricorrente si limita a sostenere, richiamando S.U. n. 27199 del 2017, che l’appello non debba in realtà contenere un progetto alternativo di decisione, e che sia sufficiente, ai fini della sua validità, che lo stesso, anche se non articolato in modo schematico, renda evincibile, ad una sua valutazione complessiva, le parti della sentenza impugnate e gli specifici motivi di censura.

Così come formulato, anche il ricorso per cassazione non supera la soglia dell’ammissibilità, in quanto non fornisce l’indicazione specifica, richiesta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto dell’atto di appello, omettendo sia di riprodurne direttamente il contenuto, sia di riprodurlo indirettamente con rinvio all’atto.

In tal modo, la Corte non è posta in condizione di comprendere se, alla luce dei principi affermati da S.U. n. 27199 del 2017, lo stesso dovesse ritenersi ammissibile.

La ricorrente si limita a criticare l’esito del giudizio di appello, ed in particolare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, senza contrapporre, richiamandoli anche per sintesi e con riferimento alla collocazione in atti, ai rilievi mossi la puntuale confutazione dei punti della sentenza impugnata alla quale sostiene di aver provveduto con l’atto di appello stesso.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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