Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 14911 del R.G. anno 2010 proposto da:

J.T., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Leopardi Cattolica

3 presso l’avvocato Alessandro Ferrara e rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza di proroga del GdP di Roma depositata il

3.2.2010;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha argomentato nel senso:

CHE J.T. – espulsa con decreto del Prefetto di Roma – venne ristretta presso il CIE di Roma (OMISSIS) e, prima della scadenza del periodo di legge, il Questore richiese proroga del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5; il Giudice di Pace con provvedimento 3.2.2010 dispose la proroga per ulteriori giorni sessanta ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento; CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 1.6.2010 lamentando la violazione di legge consistita nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida; l’Amministrazione si è costituita negando la sussistenza di norme che tali garanzie imponessero; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, alla cui stregua può affermarsi: Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869/2010); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione sopra trascritta, e sulla quale pienamente consente la difesa della ricorrente nei mentre nulla viene osservato dalla Amministrazione, fa leva su precedenti specifici ai quali il Collegio intende dare pieno corso. La difesa della Amministrazione appare peraltro priva di alcuna consistenza, essa essendo diretta in via esclusiva a sostenere una inammissibilità del ricorso per carenza di identificabilità della J.T. (che ha sottoscritto la procura speciale con autentica estesa dall’avv. Silvio Ferrara) posto che la identificazione della straniera sarebbe ancora…..in itinere, il trattenimento della medesima essendo infatti deputato a tal fine ed essendo ancora in corso. Con il che l’Avvocatura ricorrente pare sostenere – equivocando in modo macroscopico tra certezza della identità del soggetto e certezza della provenienza della procura da colui che la rilascia – che nessun atto defensionale può essere compiuto dallo straniero sino a che l’autorità amministrativa non accerti le reali generalità dello straniero stesso. La eccezione non necessità di altri argomenti per essere disattesa.

La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo, la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa de plano nella specie da Giudice di Pace di Roma il 3.2.2010, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. Silvio Ferrara.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza 3.2.2010 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l’Amministrazione contro ricorrente a versare all’avv. S. Ferrara antistatario le spese di giudizio in Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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