Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 01/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18479 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10044-2011 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell’avvocato
2014
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GAVINA MARIA SULAS, che lo . rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IL SOLE 24 ORE S.P.A. C.F. 00777910159;

Data pubblicazione: 01/09/2014

- Intimata –

Nonché da:
IL SOLE 24 ORE S.P.A. C.E. 00777910159, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIELLA
BALBIS, giusta delega in atti;
– controricorrdente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell’avvocato
GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 6686/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/09/2010 r.g.n. 2395/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato SULAS GAVINA MARIA;
udito l’Avvocato BIAMONTI PIER LUIGI per delega
BIAMONTI LUIGI;

presso lo studio dell’avvocato LUIGI BIAMONTI, che la

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

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R. G. m 10044/11
Ud 3.7.14
INPGI c. S.p.A. 11 Sole 24 ore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 17.9.10 la Corte d’appello di Roma riformava
parzialmente — per quel che interessa nella presente sede — la pronuncia di primo
grado del Tribunale capitolino che aveva integralmente rigettato l’opposizione della

S.p.A. 17 Sole 24 ore contro il verbale di accertamento n. 503/01 con il quale
1’1NPGI aveva rilevato delle irregolarità contributive in relazione al lavoro prestato
da alcuni corrispondenti dall’estero per conto della suddetta società.
Statuiva la Corte territoriale l’applicazione, sia pure in via equitativa, dello stesso
trattamento di esenzione parziale stabilito dall’art. 48 TUIR per una serie di somme
(canone locativo, biglietti aerei a fini di ferie, spese scolastiche per i figli,
pagamento utenze domestiche, spese assicurative per la casa etc.) versate ai predetti
giornalisti, sul presupposto che la loro permanenza all’estero fosse avvenuta in via
di trasferta, sebbene di lunga durata.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPGI affidandosi a quattro motivi.
La S.p.A. Il Sole 24 ore resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso
incidentale basato su un solo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi perché aventi ad oggetto
la medesima sentenza.

Il ricorso principale
1.1. – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12
legge n. 153/69, del d.lgs. n. 314/97, nonché degli artt. 46 e 48 co. 5 0 TUIR
approvato con d.P.R. n. 917/86, nella parte in cui la sentenza impugnata ha in
sostanza applicato in via analogica, sia pure attraverso una dichiarata valutazione
equitativa, anche ai rimborsi per canone locativo, biglietti aerei a fini di ferie, spese
scolastiche per i figli, pagamento utenze domestiche, spese assicurative per la casa
etc., lo stesso trattamento di esenzione contributiva parziale che l’art. 48 TUIR
stabilisce in ordine alla diversa ipotesi dell’indennità di trasferta, nonostante che —
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1?. G. n. 10044/11
Ud. 3.7.14
INPGI c. S.p.A. Il Sole 24 ore

per espressa disposizione di legge — l’elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile sia tassativa.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte
territoriale apoditticamente affermato che, nel caso dei corrispondenti esteri della

S.p.A. Il Sole 24 ore, sia chiara la volontà di destinarli solo in via temporanea alla
sede estera, mentre in realtà — si obietta in ricorso – la documentazione in atti
dimostra esattamente il contrario.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,
2114 e 2115 c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato che nel
caso di specie i giornalisti siano stati trasferiti e per aver invece ritenuto che la mera
fissazione di un termine all’assegnazione all’estero del corrispondente sia
sufficiente a connotarla come trasferta, indipendentemente dalla sua durata e dal
carattere transitorio o permanente dell’esigenza aziendale di coprire una
determinata posizione di lavoro in un paese diverso dal nostro.
Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione, degli artt. 432
c.p.c. e 2115 c.c. per avere la gravata pronuncia operato una valutazione secondo
equità (sostanzialmente elusiva del divieto di applicazione analogica pur
riconosciuto dalla stessa Corte territoriale) in materia di obblighi previdenziali,
nonostante che l’importo dei contributi sia inderogabilmente fissato dalla legge.
1.2. – I motivi del ricorso principale — da esaminarsi congiuntamente perché
connessi — sono infondati.
L’accertamento del carattere transitorio o tendenzialmente stabile
dell’assegnazione d’un lavoratore all’estero — ovvero dell’essere avvenuta tale
assegnazione in via di trasferta o di trasferimento – è riservato al concreto
apprezzamento del giudice di merito, così come lo è quello concernente la natura
retributiva, risarcitoria o mista dei trattamenti economici aggiuntivi attribuiti al
lavoratore che, alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, presti la propria
opera al di fuori dei confini nazionali.
Si tratta di giudizi di fatto che, se congruamente motivati, non sono censurabili in
sede di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. n. 3278/04).
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R.G. n. 10044/11
Ud 3.7.14
INPGI c. S.p.A. Il Sole 24 ore

È quanto ha fatto l’impugnata sentenza, che con motivazione immune da vizi
logico-giuridici ha valorizzato — ai fini della qualificazione come trasferte delle
destinazioni all’estero de quibus

i requisiti che caratterizzano la trasferta secondo

dottrina e giurisprudenza prevalenti, vale a dire la previa fissazione d’un termine di

durata della destinazione all’estero (alla cui scadenza era prevista la possibilità di
una nuova e diversa) e il permanente legame dei corrispondenti con l’originaria
sede di servizio.
Ha altresì ritenuto — sempre con motivazione non censurabile in questa sede — che
le somme pagate dalla S.p.A. Il Sole 24 ore ai propri corrispondenti esteri per
canone locativo, biglietti aerei a fini di ferie, spese scolastiche per i figli, pagamento
di utenze domestiche, spese assicurative per la casa etc. avessero natura mista in
quanto rientranti nel trattamento di trasferta.
Obietta il ricorrente principale che la durata — biennale, poi prorogata —
dell’incarico all’estero per i suddetti corrispondenti è tale da confermare che si è
trattato di una vera e propria stabile assegnazione e non di una mera trasferta.
Ma in contrario deve ricordarsi che — come già questa S.C. ha avuto modo di
affermare — non osta al requisito della temporaneità della trasferta il protrarsi dello
spostamento del lavoratore per un lungo periodo di tempo, anche per alcuni anni
(cfr. Cass. n. 6240/06; Cass. n. 14470/01) e ciò perché altro elemento qualificante
della trasferta è quello ravvisato dalla gravata pronuncia, vale a dire il permanere
d’un legame funzionale dei suddetti corrispondenti esteri con l’originaria sede
lavorativa.
È noto, invece, che nel trasferimento, a cagione della definitività della nuova
collocazione aziendale, il legame con il luogo di provenienza viene meno.
Nel caso di specie tale legame — da quanto emerge dalla sentenza impugnata e
dalla stesse allegazioni contenute in ricorso — non risulta cessato, atteso che all’esito
del periodo di assegnazione era espressamente previsto che il corrispondente
all’estero potesse o esservi confermato o tornare alla sede precedente.
Tale permanenza del legame con l’originaria sede, proprio perché fondata su una
valutazione datoriale delle esigenze aziendali, non cessa per il pur lungo protrarsi
della destinazione (all’estero, nel caso in esame) del lavoratore e non muta la natura
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R.G. n. 10044111
Ud. 3.7.14
INPG1 c. S.p.A. Il Sole 24 ore

dell’atto di gestione del rapporto, che resta una destinazione in trasferta e non un
trasferimento.
L’accertamento della concreta esistenza di questa permanenza, avendo per oggetto
un fatto, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di

legittimità (cfr. Cass. n. 14470/01 cit.), se correttamente motivato.
Né il ricorrente principale ha allegato elementi ulteriori — tratti dal contratto
individuale e/o da quello collettivo applicabile nel caso di specie — a cui ricavare
possibili indici sintomatici della non temporaneità della destinazione all’estero
connessi alle mansioni e alla qualifica di corrispondente estero come
contrattualmente definite.
Né è di per sé decisivo che la destinazione all’estero derivi da una perdurante
esigenza aziendale di coprire una determinata posizione di lavoro, ben potendo tale
necessità essere soddisfatta tanto con reiterate assegnazioni in trasferta dello stesso
o di diverso lavoratore quanto con l’assegnazione fissa d’un unico dipendente.
Il ricorso non può accogliersi nemmeno nella parte in cui prospetta un vizio di
motivazione della sentenza impugnata: a tale riguardo va notato che l’INPGI — al di
là della deduzione dei motivi (anche) come censure di violazioni di legge — in
sostanza invoca una nuova valutazione in punto di fatto delle risultanze di causa,
nel momento in cui richiama il contenuto di determinati documenti e ne sollecita un
nuovo e diverso apprezzamento rispetto a quello operato dalla gravata pronuncia.
Ma per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema — da cui non si ravvisa
motivo alcuno di discostarsi — il vizio di omessa o insufficiente motivazione,
deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo ratione temporis
applicabile nel caso in esame), sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame
di un ‘fatto” (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) decisivo della
controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo
logico – formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale
spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute

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R.G. n. 10044/11
Ud. 3.7.14
INPGI c. S.p.A. Il Sole 24 ore

idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e
innumerevoli successive pronunce conformi).
Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi
per evidenziame l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a

dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura
del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero
confronto con i documenti prodotti, vale a dire attraverso un’operazione che
suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione non consentiti in sede di
legittimità.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del secondo e del terzo
mezzo.
Ancora da disattendersi sono le doglianze relative all’applicazione del regime di
parziale esenzione contributiva ai rimborsi per canone locativo, biglietti aerei a fini
di ferie, spese scolastiche per i figli, pagamento utenze domestiche, spese
assicurative per la casa etc.: a riguardo sostiene l’INPGI — con il primo e con il
quarto mezzo — che a tali rimborsi la Corte territoriale avrebbe in sostanza applicato
in via analogica, sia pure attraverso una dichiarata (e non consentita) valutazione
equitativa, lo stesso trattamento di esenzione parziale che l’art. 12 legge n. 153/69,
il d.lgs. n. 314/97 e gli artt. 46 e 48 TUIR prevedono in via tassativa alla sola e
diversa ipotesi dell’indennità di trasferta.
In realtà — e a tale proposito si corregge nei termini che seguono, ex art. 384 ult.
cc . c.p.c., la motivazione dell’impugnata sentenza — la disciplina legislativa si
riferisce al trattamento economico di trasferta prescindendo dal nomen iuris
adoperato dalle parti, nel senso che costituiscono trattamento o indennità di trasferta
non le erogazioni che vengano formalmente definite come tali dalle parti, ma quelle
che siano causalmente collegate al disagio e/o ai maggiori oneri economici (anche
per l’eventuale necessità di portare con sé la famiglia) che il lavoratore affronta
allorquando gli venga mutata, per un tempo determinato, la destinazione di servizio.
Tutte le erogazioni economiche di tal fatta rientrano nel concetto di indennità di
trasferta, che può essere composta tanto da un’unica quanto da plurime voci (come
nel caso in esame).
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R.G. n. 10044/11
Ud. 3.7.14
INPGI c. S.p.A. Il Sole 24 ore

In altre parole, il regime di parziale esenzione contributiva ripete la propria
legittimità dalla pura e semplice applicazione delle summenzionate disposizioni
normative e non da una loro applicazione analogica o da una valutazione equitativa
del giudice ex art. 432 c.p.c. (come erroneamente affermato dalla gravata

pronuncia).
Non a caso, già con sentenza 19.8.03 n. 12155 questa S.C. ha avuto modo di
statuire che le eccezioni al principio fissato dall’art. 12 co. 1° legge n. 153/69
(secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione
assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in
dipendenza del rapporto di lavoro) hanno carattere tassativo, sicché i titoli in
relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel
co. 2° dello stesso art. 12, non possono essere ampliati né in via analogica né
tramite interpretazione estensiva (v. anche, più di recente, Cass. 9.11.10 n. 22739,
che ha ribadito che nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, a norma della
legge n. 153/69, nel testo vigente fino al 31.12.97, poi sostituito dal d.lgs. 2.9.97 n.
314, devono essere comprese tutte le erogazioni, in denaro o in natura, provenienti
dal datore di lavoro, che trovino la propria giustificazione nella costanza del
rapporto, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli
tassativamente elencati nel capoverso della norma).
Da ultimo, dall’art. 2115 c.c. è agevole evincere che non è consentita alcuna
valutazione equitativa nella determinazione dell’importo dei contributi e, quindi,
della relativa base imponibile (in ciò si concorda con quanto sostenuto dall’INPGI
riguardo al fatto che il contrario avviso di Cass. n. 2579/86 è isolato e remoto: ma
ciò non basta — in ragione delle assorbenti osservazioni che precedono —
all’accoglimento del ricorso principale).

Il ricorso incidentale
2.1. – Con unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116
legge n. 388/2000 per avere l’impugnata sentenza escluso il più favorevole regime
sanzionatorio di cui a tale norma sol perché in quanto ente privatizzato,
avrebbe il potere di adottare autonome deliberazioni a riguardo, nonostante che tale
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RG. n. 10044/11
Ud. 3.7.14
INPG1 c. S.p.A. Il Sole 24 ore

pretesa natura privatistica dell’INPGI sia smentita dalla giurisprudenza di questa
S.C.

2.2. – Il motivo è infondato.

Questa S.C. ha ripetutamente statuito, con orientamento ormai consolidato, che in
caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del
d.lgs. n. 509/94, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 116 legge n. 388/2000
non si applica automaticamente, poiché l’istituto, per assicurare l’equilibrio del
proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 del citato d.lgs.), ha il potere di
adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono
per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di
modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116).
Si tratta di deliberazioni assoggettate ad approvazione ministeriale ai sensi
dell’art. 3, co. 7 0 , cit. d.lgs. n. 509/94, pur avendo l’istituto l’obbligo, alla stregua
dell’art. 76 della summenzionata legge n. 388/2000, di coordinare l’esercizio di
questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi
delle forme di previdenza obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr. Cass.
18.1.13 n. 1233; Cass. 6.6.11 n. 12208; Cass. 16.10.07 n. 21612; pass. 12.5.06 n.
11023).
A tale principio si è correttamente attenuta la gravata pronuncia.
La sentenza 16.7.08 n. 19496 delle S.U. di questa S.C., invocata dalla ricorrente
incidentale, pur qualificando l’INPGI come ente pubblico, non smentisce però il
nucleo dell’argomentazione della giurisprudenza sopra menzionata, che è quello di
consentire all’INPGI medesimo, al fine’ di assicurare l’equilibrio del proprio
bilancio così come previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 509/94, autonome deliberazioni in
materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive.

3.1. – In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia di
compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
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R.G. n. 10044/11
Ud. 3.7.14
INPG1 c. S.p.A. Il Sole 24 ore

La Corte,
riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, in data 3.7.14.

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