Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18479 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18479 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Erogazione Fondo
Integrativo.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
Data pubblicazione: 01/08/2013
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
TOMASINA LUISA Vedova Spinella, residente a Lerici,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.38/09/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Genova Sezione n. 09, in data
24.02.2010, depositata il 31 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9886/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.38/0912010, pronunziata dalla CTR di Genova, Sezione
n. 09 il 24.02.2010 e DEPOSITATA il 31 marzo 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate,
confermando quella di primo grado, che aveva accolto
parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo e
dichiarando che l’erogazione fosse assoggettabile ad
imposizione fiscale come reddito di capitale e non
assimilabile a reddito di lavoro dipendente.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF dell’anno 2000,
su somme liquidate a titolo di previdenza integrativa
aziendale a dipendente Enel, è affidato a più
doglianze, con le quali la decisione di appello viene
censurata, per violazione dell’art.13 comma 9 ° del
D.Lgs n. 124/1993, dell’art. 1 comma 5 ° del DL
n.669/1996, dell’art.6 Legge n.48211985, degli artt.
16, 17 e 42 del TUIR n.917/1986, degli artt.3,4,5 e 6
–
dell’Accordo ENEL-FNDAI del 16 aprile 1986, nonché per
difetto di motivazione.
4 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa
al fondo integrativo aziendale di che
trattasi,
ha affermato il principio secondo cui “In
tema di
fondi
previdenziali
integrativi,
le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare
aziendale
a
capitalizzazione
di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma l ° lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente
all’attribuzione
patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
3
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,