Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18478 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 774-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDERIE M.M. SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE ZONCA giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

depositata l’11/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROMANELLI per delega

dell’Avvocato PAFUNDI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della C.T.R. della Lombardia che, riunite le sentenze della C.T.P. di Bergamo emesse in relazione a due avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000, entrambi impugnati da Fonderie M.M., ha parzialmente riformato la decisione n. 59/03/05 per l’anno 1999 (ritenendo indeducibile la quota di ammortamento sui fabbricati industriali), e confermato la sentenza n. 45/08/06 per l’anno 2000 (considerando deducibili le quote di ammortamento su attrezzature e macchinari, in quanto destinate al processo produttivo).

La questione riguardava per entrambe le annualità due principali riprese: a) quote di ammortamento per fabbricati industriali; b) quote di ammortamento su attrezzature e macchine automatiche.

Con riferimento a tale ultima ripresa, l’unica in contestazione nel presente ricorso, il contribuente sosteneva la natura strumentale degli indicati beni, contro la tesi dell’Ufficio che li considerava “beni-merce”, che avrebbero dovuto essere contabilizzati come magazzino e non come immobilizzazioni. Trattavasi in particolare di attrezzature e macchinari, realizzati prevalentemente dalla Fonderia M. e parzialmente dalla società Frattini s.p.a., prodotti – secondo la tesi del contribuente su richiesta della società controllante Maberfin, che aveva stipulato un contratto di joint venture con la società indiana Castmaster; progetto poi fallito, per cui la Fonderia M. li aveva riutilizzati per il proprio processo produttivo in Italia.

La C.T.R. ha ritenuto invece le attrezzature e i macchinari sopra descritti beni strumentali ammortizzabili, in base agli elementi indicati dal contribuente (“documentazione ragionevole” al fine di dimostrare che si trattava di attrezzature predisposte per la produzione di parti di motore;

prova sui collaudi e la messa in funzione delle macchine prodotte da Frattini s.p.a. direttamente presso M.), confermando le sanzioni. Si costituisce con controricorso Fonderie M.M. e deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione, ex 360 c.p.c., n. 5, per avere la C.T.R. condiviso le motivazioni delle sentenze della C.T.P., ritenendo, in adesione ai ricorsi della società, che gli impianti, inizialmente destinati alla vendita, erano stati successivamente utilizzati come beni strumentali della Fonderia M.. Ciò senza tener conto delle prove addotte dall’Ufficio sulla mancata postazione in bilancio dei costi di installazione e messa in funzione dei macchinari; del difetto di prova da parte del contribuente: sia sull’inserimento nelle scritture della trasformazione dei beni-merce in beni strumentali; sia della dimostrazione dell’utilizzazione delle indicate attrezzature nel ciclo produttivo della M. (realizzate unicamente per la produzione di teste cilindro telco, non più prodotte negli anni successivi).

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. A fronte delle specifiche e puntuali doglianze dell’Ufficio, riferite a distinti elementi di prova, e puntualmente riportate nel ricorso, la C.T.R. si è limitata ad una motivazione generica sulla “ragionevole documentazione” e sul fatto che i collaudi e la messa in funzione delle macchine prodotte da Frattini s.p.a. siano avvenuti presso M., quale prova del reimpiego da parte degli indicati beni.

Ciò non integra una motivazione sufficiente, rendendo impossibile il controllo sulla correttezza logica della decisione, riducendosi il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata per un verso al rinvio acritico al quadro probatorio acquisito dai giudici di primo grado; per altro verso all’apprezzamento di dichiarazioni ed elementi di fatto non aventi carattere di decisività, senza involgere la valutazione dell’apparato di elementi proposto dall’Ufficio.

In particolare non è stata verificata “la effettiva strumentalità dei beni in questione”, dei quali l’Ufficio ha descritto la vicenda, quali beni prodotti per essere ceduti – attraverso la Maberfin s.p.a., controllante della M.- alla joint venture con la società indiana Castmaster, indicando atti della stessa società (relazione degli amministratori sulla gestione 2000 del 21/05/2001; verbale del 23/12/2002), al fine di individuare la data del reale inserimento delle indicate attrezzature fra i beni strumentali; il controllo sulla “indicazione in bilancio dei costi di installazione e messa in funzione dei suddetti macchinari”; la verifica della “indicazione nella partita doppia della trasformazione dei beni merce in beni strumentali costruiti in economia nè i criteri adottati per la loro valutazione”; l’esistenza o meno di movimentazioni di magazzino rispetto agli anzidetti beni e attrezzature; l’accertamento dell’immissione delle attrezzature nel ciclo produttivo; la valutazione della mancata produzione di nuove “teste cilindri telco”.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento dei restanti. Precisamente: a) del secondo motivo, col quale la ricorrente deduce violazione di legge, artt. 102 e 109 TUIR, in quanto ai sensi delle norme indicate l’ammortamento può essere dedotto solo se correlato al ricavo, in funzione del quale è stato sostenuto il costo di acquisto del bene; b) del terzo motivo, col quale si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto mancante di motivi specifici.

5. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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