Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18478 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18478 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 20627-2016 proposto da:
PAPALLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA n.5, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO
PIETRICOLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CHIANESE STEFANO, e SILVESTRO STEFANO;
– intimati avverso la sentenza n. 4694/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere dott. Elisa
Pìcaroni.
Ritenuto che Antonio Papallo ricorre, sulla base di due

motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di

Data pubblicazione: 12/07/2018

Roma, depositata in data 30 luglio 2015, che ha parzialmente
accolto l’appello proposto da Stefano Chianese e Carmela
Silvestro avverso la sentenza del Tribunale di Latina-sezione
distaccata di Terracina n. 210 del 2007, e per l’effetto ha
dichiarato risolto il contratto preliminare inter partes, avente

fabbricati, per inadempimento del promissario acquirente
Papali o;
che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il grave
inadempimento del promissario acquirente il quale, immesso
nel possesso all’atto della stipula del preliminare (31 ottobre
2003), aveva demolito i manufatti esistenti e costruito un
immobile abusivo senza autorizzazione da parte dei promittenti
venditori, che erano poi stati sottoposti a procedimento penale;
che la Corte di merito ha condannato il promissario
acquirente al risarcimento danni, liquidando a tale titolo
l’importo di euro 45.287,94 già comprensivo di rivalutazione ed
interessi;
che il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione
dell’art. 331 cod. proc. civ. e con il secondo motivo violazione
degli artt. 1453 e ss. cod. civ.;
che gli intimati non hanno svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso:
che il ricorso è manifestamente infondato;
che è inammissibile, per genericità, il primo motivo di
ricorso, con il quale è prospettata la violazione dell’integrità del
contraddittorio in grado di appello, ai sensi dell’art. 331 cod.
proc. civ.;

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Ric. 2016 n. 20627 sez. M2 – ud. 21-03-2018

ad oggetto la compravendita di un terreno con sovrastanti

che il ricorrente si limita a richiamare «tutti gli atti di
causa», assumendo che da essi sarebbe agevolmente evincibile
il denunciato vizio – vale a dire che la sentenza di primo grado
sarebbe stata pronunciata anche nei confronti di tale Anna
Renella, terza chiamata rimasta contumace;

che faccia supporre un difetto di contraddittorio;
che trova applicazione il principio ripetutamente
affermato da questa Corte, secondo cui anche la denuncia del
vizio processuale, che consente a questa Corte l’esame diretto
degli atti, deve essere strutturata in modo da superare il vaglio
di ammissibilità, nel senso che la parte ricorrente deve
specificare nel ricorso gli atti e di documenti dei quali invoca
l’esame diretto (ex plurimis, Cass. Sez. U. 22/05/2012, n.
8077);
che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso,
con il quale è contestata la sussistenza del grave
inadempimento;
che il ricorrente assume, per un verso, che la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica era prevista
contrattualmente, e, per altro verso, che i promittenti venditori
si erano resi inadempienti prima ed a prescindere dalla
condotta a lui addebitata, poiché alla data fissata per il rogito
(30 aprile 2004) gli immobili oggetto della promessa di vendita
non risultavano condonati;
che il ricorrente non riporta il testo del contratto e
pertanto il primo profilo di doglianza neppure può essere
esaminato, essendo precluso a questa Corte l’esame diretto
degli atti a fronte della denuncia di violazione di legge
sostanziale (ex plurimis, Cass. 15/07/2015, n. 14784);

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Ric. 2016 n. 20627 sez. M2 – ud. 21-03-2018

che dalla sentenza di appello non emerge alcun elemento

che è inammissibile, perché nuova, la questione relativa
al presunto inadempimento dei promittenti venditori, connesso
alla mancanza di sanatoria dei manufatti alla data fissata per il
rogito;
che la questione non ha costituito oggetto di trattazione

il Tribunale aveva escluso la natura essenziale del termine
fissato per il rogito – e il ricorrente non precisa di averla
sottoposta al giudice del gravame;
che secondo il consolidato orientamento di questa Corte
regolatrice, qualora con il ricorso per cassazione siano
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza
impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne
una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non
solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di
merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte
di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis,
Cass. 18/10/2013, n. 23675);
che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese in
assenza di attività difensiva degli intimati;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115

del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

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Ric. 2016 n. 20627 sez. M2 – ud. 21-03-2018

nella sentenza impugnata – nella quale si dà atto, peraltro, che

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo

2018.

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