Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18478 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23571/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 11/07/2018

nel procedimento vertente tra:

B.M., da una parte;

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, ROMA CAPITALE, COMUNE DI

FRASCATI, COMUNE DI ARDEA, COMUNE DI META, COMUNE DI FIUMICINO,

PREFETTURA UTG DI ROMA, dall’altra;

ed iscritto al n. 79378/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza comunicata il 16.7.2018, il Tribunale di Roma ha proposto regolamento di competenza d’ufficio nella causa di opposizione a cartella esattoriale relativa a numerose violazioni del codice stradale promossa da B.M. nei confronti di Roma Capitale, nonchè dei Comuni di Frascati, Ardea, di Meta e di Fiumicino, dell’Agenzia delle Entrate e della Prefettura di Roma davanti al Giudice di pace di Roma, riassunta dal B. dinanzi al tribunale dopo che il giudice di pace, con ordinanza del 28 giugno 2017, ha declinato la propria competenza.

2. Le parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del regolamento di competenza, si dichiari la competenza per materia del Giudice di pace di Roma, non risultando superato il limite di valore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il regolamento è fondato, conformemente al principio di diritto espresso da questa Corte a Sezioni unite con sentenza n. 10261 del 2018, con la quale si è chiarito che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”.

2. L’opposizione a cartella esattoriale in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della stradaproposta appartiene pertanto alla competenza del giudice di pace, atteso che la predetta sentenza ha chiarito che si tratta di una competenza per materia di carattere funzionale e inderogabile, criterio che va combinato solo in taluni casi con il criterio sussidiario del mancato superamento della soglia di valore della competenza del giudice di pace, con la precisazione che il valore non è relazionato al credito fatto valere con la domanda ma è relazionato alla astratta previsione normativa della misura edittale massima o proporzionale prevista per ogni singolo illecito, con conseguente assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate con unico atto dal debitore ingiunto, operato dal giudice di pace al fine di declinare la propria competenza (principio deducibile sempre da Cass. S.U. n. 10261 del 2018; in relazione ad esso v. anche Cass. n. 24711 del 2018).

3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la competenza deve essere regolata con la rimessione della causa al Giudice di pace di Roma per la prosecuzione del giudizio.

Non è luogo a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio, in mancanza di partecipazione ad esso delle parti della causa originaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA