Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18478 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14837 del R.G. anno 2010 proposto da:
K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Tommasino D’Amico
82 presso l’avvocato Michele Micalizzi e rappresentato e difeso
dall’avvocato CASTELLI Rossana del Foro di Catania giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Siracusa e Ministero dell’Interno;
– intimati –
avverso i decreto n. 2283 del Giudice di Pace di Siracusa depositato
il 22.3.2010;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
presente il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le trascritte considerazioni nel senso:
CHE il cittadino della (OMISSIS) K.I. – espulso con Decreto 7 gennaio 2010 del Prefetto di Siracusa adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Siracusa, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè, scorrettamente tradotto il testo italiano, integrava violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e perchè da un canto l’espulsione era solo genericamente motivata e, dall’altro canto, non era stato adottato provvedimento di protezione internazionale anche di tipo sussidiario ed era stato invalidamente negata la sua richiesta in tal senso; CHE il GdP di Siracusa con decreto 22.03.2010, dopo inconferente rilievo sulla regolarità della traduzione della espulsione in lingua francese, ha dichiarato inammissibile per tardivita la proposta opposizione perchè, avverso espulsione comunicata il 7.1.2010, era stato depositato ricorso solo il 10.3.2010 e quindi al 62^ giorno;
CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 21.05.2010 al quale non hanno resistito l’intimato Prefetto e il Ministro dell’Interno; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 22.03.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE la censura appare cogliere nel segno, avendo il ricorrente indicato e documentato di aver proposto il ricorso mediante spedizione dell’atto a mezzo servizio postale affidando il plico alla posta il giorno 8 marzo 2010 e quindi nel giorno di scadenza del sessantesimo giorno per l’atto oppositorio; CHE in diritto non può che richiamarsi quanto affermato da questa Corte anche assai di recente nel senso che: ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte Cost. n. 273 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, come sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, comma 1, e poi modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 1, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
(in tal senso la massima di Cass. 21863 del 2010 alla quale si propone di dare seguito); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il Collegio che le considerazioni esposte nella trascritta relazione devono essere pienamente condivise con l’accoglimento del ricorso che ha rettamente denunziato la indicata violazione di legge e con la cassazione del decreto che detta violazione ha commesso: devesi quindi disporre il rinvio allo stesso Giudice perchè, tempestiva essendo la proposta opposizione, esamini nel merito le censure proposte avverso la espulsione del 7.1.2010 (e conclusivamente regoli anche le spese di legittimità).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia – anche per le spese – al Giudice di Pace di Siracusa in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011