Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18478 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18478 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Erogazione Fondo
Integrativo.

ORDINANZA

ril

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
D’ODORICO

PIETRO

residente

a

Data pubblicazione: 01/08/2013

Venezia

Mestre,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Bruno Piccarozzi,
elettivamente domiciliato nel relativo studio, in Roma
Via Luigi Canina, 6 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.22/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 14, in data

27.01.2010, depositata il 24 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

difensore del controricorrente;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
dichiarato di aderire alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6963/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.22/14/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre,
Sezione n. 14 il 27.01.2010 e DEPOSITATA il 24 marzo
2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale, in totale riforma quella di primo grado, ha
ritenuto che l’erogazione fosse avvenuta in base ad un
contratto di capitalizzazione e andasse assoggettata al
regime tributario di cui all’art.6 della Legge
n.482/1985 e quindi all’imposta sostitutiva del 12,50%
sulla differenza fra la somma corrisposta ed i premi
pagati al netto del 2% per ogni anno successivo al
decimo.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
2

Sentito l’Avv. Luigi Piccarozzi, per delega del

impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF dell’anno 2000,
su somme liquidate a titolo di previdenza integrativa
aziendale a dipendente Enel, è affidato a più

censurata, per contraddittorietà della motivazione
circa la natura della erogazione, nonchè per violazione
dell’art.13 comma 9 0 del D.Lgs n. 124/1993, dell’art. l
comma

50

del DL n.669/1996, dell’art.6 Legge

n.48211985, degli artt. 16, 17 e 42 del TUIR
n.917/1986, degli artt.3,4,5 e 6 dell’Accordo ENELFNDAI del 16 aprile 1986.
4 – L’intimato contribuente, giusto controricorso,
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
3

doglianze, con le quali la decisione di appello viene

complementare

aziendale

a

capitalizzazione

di

versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la

separata di cui agli artt. 16 comma l ° lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente

all’attribuzione

patrimoniale

conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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