Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18477 del 21/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26742/2011 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINCIANA 25,

presso lo STUDIO LEGALE GRIMALDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE GIORGIO CONTINI con procura notarile del Not.

Dr. TRIMARCHI GIUSEPPE ANTONIO MICHELE in MILANO rep. n. 6462 del

18/07/2013;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 28/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AMADEO per delega dell’Avvocato

CONTINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertò che il contribuente O.V. aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da lui acquistato doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo respinse con sentenza confermata in secondo grado, su appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello del contribuente ritenendo che la superficie totale dell’immobile fosse di 254,30 mq inclusa anche la superficie utile ma non abitabile.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione O.V. con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, perchè i giudici di appello hanno ritenuto motivati gli avvisi di liquidazione mentre al contrario gli avvisi non spiegano quali sono le caratteristiche di lusso dell’immobile.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che l’immobile fosse maggiore di 240 mq sulla base della nota dell’Agenzia del territorio in data 4 giugno 2008 mentre al contrario tale nota è priva di valore probatorio in quanto documento di parte e l’Ufficio non ha adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare l’assenza dei requisiti necessari per godere dell’agevolazione.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di motivare in ordine al proprio convincimento sulle dimensioni dell’immobile impropriamente e sommariamente ritenuto di lusso limitandosi a riportare il contenuto della nota dell’Agenzia del Territorio del 4 giugno 2008 della quale il ricorrente aveva fin dal primo grado contestato la veridicità.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti i giudici di secondo grado hanno chiaramente affermato che gli avvisi di liquidazione contengono tutti gli elementi necessari alla difesa del contribuente e tale accertamento, tra l’altro insindacabile in questa sede risulta confermato dal contenuto di detti avvisi che denunciano una superficie utile dell’immobile di 254,30 mq.

Il secondo e terzo motivo sono del pari infondati.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) è tassativa. Infatti (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1^, art. 1, nota 2^ bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto esattamente i giudici di appello hanno ritenuto di lusso l’immobile in quanto la superficie ammonta a 254,30 mq esclusi tutti i locali sopra indicati.

Sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.

La nota dell’Agenzia del Territorio del 4 giugno 2008 appare attendibile in quanto si basa su planimetria e scala presentata dalla parte medesima, non include nel computo altro locale posto al nono piano e non risulta mai contestata se non genericamente dal ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto a parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente O.V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA