Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18477 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18477 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8465-2017 R.G. proposto da:
LEO CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
VINCENZO MARICONDA, FRANCESCA PACE;
– ricorrente contro

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO CORAIN, rappresentata e difesa dall’avvocato
ENRICO CARLO FELLI;
– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/03/2017.

t

Data pubblicazione: 12/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere dott.
Elisa Picaroni;
lette

le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in

persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi,

FATTO E DIRITTO
Ritenuto

che il Tribunale di Milano, con ordinanza

comunicata il 2 marzo 2017, ha sospeso il giudizio promosso
nel 2016 dall’avv. Carmen Leo per il recupero di crediti
professionali nei confronti di Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a., in attesa della definizione del processo penale
pendente a carico dell’avv. Leo, imputata di numerosi reati (tra
i quali, truffa aggravata, falso, turbativa d’asta) anche in
concorso con l’amministratore delegato della società convenuta
e con il responsabile dell’ufficio gare e contratti di ILSPA
(società che lavorava per CAL in forza di contratto di service);
che il Tribunale ha rilevato la «manifesta correlazione»
tra le condotte delittuose contestate all’avv. Leo e l’eventuale
perdita del diritto al compenso, con potenziale insorgenza
dell’obbligo di risarcire alla società convenuta il danno da
reato, donde la pregiudizialità dell’accertamento penale;
che avverso l’ordinanza di sospensione l’avv. Leo ha
proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., con atto
notificato il 3 aprile 2017;
che la società intimata ha depositato memoria difensiva;
che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ex art.
380-ter cod. proc. civ., ha chiesto l’accoglimento del ricorso
per regolamento;
che entrambe le parti hanno depositato memorie in
prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
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Ric. 2017 n. 08465 sez. M2 – ud. 15-02-2018

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che la ricorrente, con i tre motivi di ricorso,
denuncia violazione degli artt. 75 cod. proc. pen., 211 disp.
att. cod. proc. pen., 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e
111 Cost., lamentando innanzitutto e centralmente che la
diversità dei fatti posti a fondamento del diritto al compenso –

convenuta nell’ambito di giudizi amministrativi – con quelli
oggetto di accertamento in sede penale, connessi ad attività di
assistenza stragiudiziale, escluderebbe in radice i presupposti
della sospensione necessaria del giudizio civile;
che, inoltre, la ricorrente evidenzia che la società
convenuta non ha riproposto nel giudizio civile l’azione
risarcitoria proposta in sede penale, risultando per contro
ininfluente, ai fini della sospensione, la domanda di
compensazione giudiziale formulata nel giudizio civile;
che le doglianze sono fondate;
che si deve richiamare la costante giurisprudenza di
questa Corte in tema di sospensione necessaria, secondo cui
l’art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione del
processo quando la decisione dipenda dalla definizione di altra
causa, postula non un mero collegamento tra due emanande
statuizioni, ma un vincolo di consequenzialità, per cui l’altro
giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in
concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una
questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile
antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi
in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere (ex
plurimis, Cass. 30/06/2005, n. 13950);
che nella specie tale vincolo non emerge, non potendosi
dubitare della diversità dei fatti-fonte del diritto al compenso
azionato dall’avv. Leo dai fatti oggetto di accertamento penale
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Ric. 2017 n. 08465 sez. M2 – ud. 15-02-2018

prestazioni di assistenza e rappresentanza della società

e della domanda di risarcimento danni da reato in quella sede
formulata dalla società;
che non rileva sul punto la natura complessa degli
incarichi conferiti dalla società alla professionista nel corso
degli anni;

Leo attività di consulenza e assistenza giuridica e legale di
carattere stragiudiziale ed «eventualmente giudiziale», con
pattuizione di compensi forfetari, non ha incidenza sulla
individuazione dei fatti oggetto di accertamento in sede civile e
in sede penale, che rimangono diversi, e l’eventuale nullità
degli incarichi conseguente alla conferma dell’ipotesi
accusatoria non inciderebbe sul diritto al compenso per
l’attività giudiziale, che non risulta oggetto del procedimento
penale, sicché spetta solo al giudice civile stabilire se sussiste
ed in quale misura il relativo credito azionato dalla
professionista;
che l’applicazione della sospensione necessaria del
giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod.
proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen.,
richiede l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in
entrambi i giudizi, con l’eccezione delle limitate ipotesi previste
dall’art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. (Cass. 15/01/2014,
n. 673), ipotesi nella specie escluse dalla stessa ordinanza
oggetto dell’odierno regolamento;
che ai fini della sospensione neppure è rilevante la
richiesta di compensazione formulata dalla società nel giudizio
civile, sulla base del controcredito in ipotesi derivante dal
risarcimento danni da reato;
che, da ultimo, le Sezioni Unite 15/11/2016, n. 23225
hanno ribadito l’orientamento maggioritario, secondo cui la
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Ric. 2017 n. 08465 sez. M2 – ud. 15-02-2018

che la circostanza che la società avesse richiesto all’avv.

compensazione giudiziale prevista dal secondo comma dell’art.
1243, cod. civ. presuppone l’accertamento del controcredito da
parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui
esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso,

sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda
principale;
che il ricorso è accolto e, cassata l’ordinanza di
sospensione oggetto del presente regolamento, deve disporsi
che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle
spese del presente procedimento al giudice di merito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata
e dispone la prosecuzione del giudizio; spese rimesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II

rimanendo esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la

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