Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18477 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21812-2018 proposto da:

Q.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 991/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dal giudice di primo grado e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa pronuncia su un motivo di gravame, atteso che il decidente di merito ha escluso la credibilità dell’istante, “senza espressamente ripercorrere l’iter logico seguito dal ricorrente nella esposizione della propria vicenda personale ed, in particolare, ignorando completamente (non vi è cenno in nessun passo del provvedimento impugnato) il documento prodotto dal ricorrente in sede di audizione”, comprovante, trattandosi di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti per omicidio, il rischio della carcerazione e di essere così sottoposto ad un trattamento degradante; 2) della violazione e falsa applicazione delle norme a presidio della sua esposizione al rischio di un danno grave, stante la situazione di conflitto interessante l’area geografica di sua provenienza e l’errore di “lettura” delle fonti informative compiuto dalla corte territoriale; 3) della violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione umanitaria, essendosi esclusa la ricorrenza delle condizioni per accedere alla misura senza acquisire informazioni sulla situazione giudiziaria e carceraria del paese di provenienza ed ignorando il percorso di inserimento sociale compiuto dall’istante dopo il suo ingresso nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è infondato, poichè pur se possa essere mancato un esplicito riferimento al documento mentovato, nondimeno le allegazioni operate, segnatamente, ove rappresentato il paventato pericolo della detenzione carceraria, hanno formato oggetto di debito apprezzamento da parte del giudicante (“in base alle risultanze acquisite che caratterizzano il racconto dell’appellante, questi si è sostanzialmente richiamato alle condizioni carcerarie del proprio paese dove sarebbe esposto a trattamenti disumani avendo egli provocato la morte di un uomo…; tuttavia sia il riferimento ad un’eventuale carcerazione… sia il mero richiamo al contesto storico e sociale in cui si sarebbe verificata detta vicenda, non appaiono sufficienti, all’evidenza, a fondare l’accoglimento della domanda sotto il profilo invocato”), ancorchè l’esito del relativo giudizio abbia lasciato insoddisfatto il richiedente.

3. Il secondo motivo è inammissibile poichè, in ragione del rilievo in chiave ostativa operato dalla decisione (“occorre pur sempre che il conflitto armato assuma connotazioni tali in ragione del suo carattere indiscriminato da determinare un rischio per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese di origine, situazione questa non ravvisabile nella fattispecie, non essendo in alcun modo dimostrata la presenza di un effettivo pericolo in tal senso”), l’illustrazione del motivo fonda solo una richiesta di rivisitazione in fatto del giudizio meritale esperito dalla corte territoriale, sulla base dei dati tratti dalla richiamata fonte informativa, onde esso si sottrae al sindacato di questa Corte.

4. E’ inammissibile, altresì, poichè inteso a postulare nuovamente, con gli effetti preclusivi già detti, una rinnovazione dell’apprezzamento fattuale condotto dal decidente di merito, che ha escluso – ad onta della questione della loro continuità anche sotto il vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1 – la ricorrenza nella specie delle condizioni per far luogo al riconoscimento della protezione umanitaria (“non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che giustifichino una siffatta concessione, in quanto nei confronti dell’istante non sono ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità per categorie soggettive vulnerabili”, attese le ragioni di allontanamento dell’istante dal paese e l’inconferenza dell’argomento legato al rischio della sua carcerazione e la rilevanza solo sul piano economico delle altre allegazioni), il terzo motivo di ricorso la cui illustrazione non evidenzia infatti alcuna criticità sotto il dedotto profilo, ma solo il disaccordo rispetto alla decisione adottata.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

7. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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