Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18477 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13144/2010 proposto da:

EXTRO SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante –

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTANO

FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI STEFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FALOMO Luciano, giusta mandato e

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CELOTTO INDUSTRIA MOBILI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

13.5.09, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:

“1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 2 ottobre 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla società Extro s.r.l. avverso una pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone in una causa di opposizione allo stato passivo del fallimento della Celotto Industria Mobili s.p.a.. E’ stata perciò confermata l’esclusione del privilegio che l’appellante pretendeva le fosse riconosciuto in relazione ad un suo credito per provvigioni ed indennità derivanti dall’attività di agente svolta in favore della fallita.

Avverso la sentenza d’appello, notificata il 26 marzo 2010, la Extro ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato alla controparte in data 11 maggio 2010.

La curatela del fallimento intimato non ha svolto difese in questa sede.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., poichè è prospettabile la sua inammissibilità.

Come già accennato, l’impugnata sentenza della corte d’appello è stata notificata – ed è la stessa ricorrente a segnalarlo nella prima pagina del ricorso – il 26 marzo 2010.

Trattandosi di sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, svoltosi nel vigore della legge fallimentare anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il termine per proporre ricorso per cassazione contro di essa era di trenta giorni, secondo la prescrizione del penultimo comma dell’art. 99 di detta legge. Il ricorso, invece, è stato notificato solo in data 11 maggio 2010, e quindi ben oltre la scadenza dell’indicato termine”.

La corte condivide tali considerazioni, per opporsi alle quali nessuna memoria è stata depositata dalla ricorrente.

Alla conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso non fa seguito alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la curatela intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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