Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18477 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18477 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Erogazione Fondo
Integrativo.

ORDINANZA

C..0.

sul ricorso proposto da:
BIONDA FRANCESCO residente a Piacenza, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso dall’Avv.
Fabio Pace, elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.10/22/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 22,
in data 23.10.2009, depositata 1’08 gennaio 2010;

Data pubblicazione: 01/08/2013

C,.7.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Santis per delega del difensore;

espresso adesione per la relazione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5632/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.10/22/2010, pronunziata dalla CTR di Bologna, Sezione
Staccata di Parma n. 22 il 23.10.2009 e DEPOSITATA 1’08
gennaio 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, e,
in totale riforma della sentenza di primo grado, ha
escluso che l’erogazione ricevuta dal contribuente
potesse essere soggetta al regime fiscale proprio dei
redditi di capitale, affermando che, trattandosi di
prestazione riferibile al contratto di lavoro, andasse
tassata ai sensi degli artt.16 comma 1 0 lett. a) e 17
del TUIR.
3 -I1 ricorso della contribuente, che attiene ad
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF su somme
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha

liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale
a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo, con il quale
la decisione di appello viene censurata, per violazione
o falsa applicazione degli artt.42 comma 4 ° del TUIR

della Legge n.3011997 e 6 della Legge n.482/1985,
nonché per insufficiente motivazione.
4 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma 1 ° lett.a) e 17 del
3

n.917/1986, 16 e 17 del TUIR n.917/1986, l comma 5 °

TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del

a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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