Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20070/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.U., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 14/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che i contribuenti R.U. e R.G. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da loro acquistato doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta contribuenti proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo accolse con sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovessero essere escluse tutte le parti non calpestabili come muri perimetrali, tramezzi interni, camini ed altre superfici tecniche.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo. R.U. e R.G. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che nel computo della superficie totale dell’immobile dovessero essere escluse tutte le parti non calpestabili come muri perimetrali, tramezzi interni, camini ed altre superfici tecniche.

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) è tassativa. Infatti (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto esattamente i giudici di appello hanno ritenuto computabile la superficie comprensiva dei muri perimetrali, tramezzi interni ed altre superfici tecniche che a norma di legge devono senz’altro essere incluse nel conteggio complessivo della superficie.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, nonchè del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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