Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18476 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 13522-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
iegis;
– ricorrente contro
PESCOSOLIDO CRISTIANO LUCIO, BIANCHI SIMONA, GEMMA
KATIA, PATRIARCA MARIA, IANNUCCI MARIA PIA, POLSELLI
GIANLUCA, REALE CARMINE,
– intimati
avverso la sentenza n. 18141/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO.

Data pubblicazione: 12/07/2018

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’economia e delle finanze

chiede la

revocazione per errore di fatto (artt. 391 bis e 395, quarto
comma, c.p.c.) della sentenza di questa Corte n. 18141/16

Cristiano Pescosolido e altri contro un decreto della corte
d’appello di Perugia in materia di equa riparazione da
irragionevole durata del processo, ha cassato detto decreto con
rinvio alla corte territoriale.
Gli intimati non hanno spiegato attività difensiva in
questo giudizio.
La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di
consiglio del 25/1/18, per la quale non sono state depositate
memorie illustrative.
Secondo la difesa erariale,

la suddetta sentenza n.

18141/16 sarebbe viziata da errore di fatto consistente
nell’aver collocato il momento della presentazione dei ricorsi
per equa riparazione (poi riuniti) nella date (anteriori al
4/7/2009) in cui essi erano stati proposti davanti alla corte
d’appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente in favore della
corte d’appello di Perugia, invece che nelle date (successive al
4/7/2009) in cui essi erano stati riproposti davanti alla corte
d’appello di Perugia.
Il Ministero argomenta che l’equivoco in cui la Corte di
cassazione sarebbe caduta collocando la data di introduzione
dei giudizi nel momento, anteriore al 4/7/2009, di
proposizione del ricorsi davanti alla corte d’appello di Roma
avrebbe indotto la stessa Corte a giudicare erroneamente
tempestivi i ricorsi per cassazione proposti contro il decreto
della corte d’appello di Perugia dopo il decorso di sei mesi (ma
Ric. 2017 n. 13522 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-2-

che, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto da

prima del decorso di un anno) del relativo deposito. In
particolare, nel ricorso per revocazione si argomenta che, ad
eccezione del signor Polsellì (nei cui confronti la domanda di
revocazione non viene proposta) tutti gli altri originari
ricorrenti avevano riassunto il giudizio davanti alla corte

assegnato dalla corte d’appello di Roma e inoltre tutti loro, ad
eccezione del signor Reale (la cui riassunzione era stata
comunque tardiva), non avevano nemmeno qualificato come
atti di riassunzione i ricorsi da loro proposti davanti alla corte
d’appello di Perugia e che in questi ultimi ricorsi, del resto, non
era contenuto alcun riferimento all’attività processuale
precedentemente svolta dinanzi alla corte d’appello di Roma.
Donde, secondo la difesa erariale, la necessità di qualificare i
ricorsi proposti davanti alla corte perugina come ricorsi
autonomi, introdotti sotto la vigenza del testo dell’articolo 327
c.p.c. introdotto dalla legge n. 69/2009.
Il ricorso per revocazione è inammissibile perché si fonda
sulla prospettazione di un errore di fatto asserítamente
commesso dalla Corte di cassazione nell’identificare la data di
introduzione dei giudizi (poi riuniti) di equa riparazione nella
data dì presentazione dei ricorsi originari davanti alla corte di
appello di Roma, invece che in quella, successiva, di
presentazione dei ricorsi davanti alla corte di appello di
Perugia; tale errore, tuttavia, non trova riscontro nella
sentenza gravata, nella quale non si fa alcun cenno alla data
di presentazione dei ricorsi introduttivi davanti alla corte di
appello di Roma, ma si fa riferimento esclusivamente alla
presentazione dei ricorsi davanti alla corte di appello di
Perugia (cfr. pag. 22, righi 10 e 11 della sentenza gravata:

Ric. 2017 n. 13522 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-3-

d’appello dì Perugia dopo il decorso termine di 60 giorni

”Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati presso la corte
d’appello di Perugia del 4 febbraio 2011 e poi riuniti”).
L’ipotetico errore in cui la Corte di cassazione sarebbe
incorsa omettendo di rilevare l’ intempestività del ricorso per
cassazione accolto con la propria sentenza n. 18141/16 non

errore revocatorio sulla data di introduzione del giudizio,
dovendo, qualora effettivamente sussistente, considerarsi un
errore in procedendo, non rimediabile con la revocazione per
errore di fatto.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi gli
intimati difesi in questa sede.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del Ministero ricorrente, del raddoppio
del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/02, non applicandosi tale disposizione alle impugnazioni
proposte dalla Amministrazioni dello Stato (Cass. 1778/16).

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presidente
Pasquale D’Ascola

potrebbe dunque, in ogni caso, essere considerato effetto di

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