Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18544-2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATTEO GIACOMAZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2729/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con il quale la Corte d’Appello di Venezia ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei confronti del ricorrente dal giudice di primo grado e se ne chiede la cassazione 1) per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 5, 7 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 ed 11 avendo il decidente omesso di valutare la situazione interna del paese di provenienza; 2) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 8 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 27 e 32 non avendo il decidente inquadrato la situazione del ricorrente sotto il profilo della protezione umanitaria. Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso non constandone la notificazione al legittimo contraddittore.

3. Nulla spese.

4. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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