Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2514-2008 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D’AMATO VINCENZO,

FONTANA ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., S.I., i.E., L.

T.L., P.V., R.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 20.7.07, depositata il 10/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE, che nulla

osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – G.D. impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, n. 333 del 2007 del 20 luglio 2007 depositata il 10 ottobre 2007, che, nell’accogliere parzialmente il suo appello nei confronti degli odierni intimati, compensava per la metà le spese del giudizio, ponendo la restante parte a suo carico.

2. – La Corte territoriale giustificava la regolamentazione delle spese con gli appellati C.- S. “per via del parziale accoglimento dell’appello”.

3. – Col suo ricorso il G. deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale, nell’accogliere parzialmente l’appello, aveva “ridimensionato in maniera significativa le pretese degli appellati, C.- S., che avevano trovato invece totale accoglimento in primo grado”. Veniva, infatti, rigettata la domanda avanzata da questi ultimi di accertamento e di cessazione delle turbative arrecate all’immobile degli stessi appellati, nonchè rigettata la domanda di accesso all’immobile e le richieste risarcitorie.

Sostiene il ricorrente che correttamente veniva disposta nuova regolamentazione delle spese primo grado, compensate per un terzo e poste a carico dello stesso G. per i restanti due terzi, mentre appariva illogica la regolamentazione delle spese del secondo grado tra le stesse parti. Accogliendo, seppure in parte, l’appello, la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare per la metà l’appellante compensando per il resto, essendo egli, seppure in parte, risultato vittorioso. Formula, quindi, il seguente quesito di diritto con riferimento alla violazione degli artt. 91 e 92 “dica la suprema Corte se ti giudice dell’appello nella sentenza impugnata abbia liquidato correttamente le spese in relazione alla parte vittoriosa, rispettando il principio della soccombenti sancito dalla norma contenuta nell’art. 91 c.p.c.”.

4. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Non sono state depositate memorie.

7. – Il ricorso va accolto sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Occorre osservare che la Corte territoriale, in ordine alla liquidazione delle spese nel rapporto tra G. e C.- S., ha così motivato “nel provvedere sulle spese del presente grado del giudico, reputa la corte di doverle compensare in ragione della metà, per via del parziale accoglimento dell’appello, tra il G. e i coniugi C.- S., con la conseguenza che grava sull’appellante l’altra metà di dette spese che stimasi dover liquidare…”.

Il giudice dell’appello ha, quindi, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello disponendo la compensazione parziale delle spese del grado, ma ha posto la residua parte a carico dell’appellante vittorioso, senza al riguardo fornire una adeguata motivazione. Infatti, la Corte territoriale sembra applicare i principi in materia di regolamentazione delle spese affermati da questa Corte, anche quando la domanda trovi solo parziale accoglimento (vedi al riguardo Cass. 2009 n. 22381, che ha affermato:

“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sìa meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Peraltro, dopo aver disposto la compensazione solo per la metà delle spese, ha posto l’altra metà a carico dell’appellante vittorioso, senza, come detto, fornire giustificazione alcuna dell’evidente violazione del principio per cui la parte vittoriosa, se pure parzialmente, non può essere assoggettata al pagamento delle spese ma, al più, alla motivata integrale compensazione delle stesse.

8. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame sul punto evidenziato ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diversa sezione della Corte di appello di Lecce, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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