Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17169-2016 proposto da:

LE CLARISSE DI F.E. E V. SNC IN LIQUIDAZIONE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE CAFORIO;

– ricorrente –

contro

F.E. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 303/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Le Clarisse di F.E. e V. s.n.c. in liquidazione la sentenza n. 303/2016 della Corte di Appello di Perugia con ricorso fondato su due motivi e non resistito dalla parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La sentenza oggetto del ricorso in esame rigettava il gravame interposto dalla medesima parte odierna ricorrente con conferma della decisione del Tribunale di Perugia – Sezione Distaccata di Assisi n. 124/2012.

Con tale sentenza il Tribunale di prima istanza accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda, di cui in atti, proposta dalla odierna parte intimata per grave inadempimento consistente nel mancato dovuto pagamento del prezzo dell’azienda da parte dell’odierna ricorrente.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso è così testualmente rubricato “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione alla gravità dell’inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto in riferimento ai poteri dei soci in una società di persone paritetica”.

Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. Innanzitutto ed anche alla stregua di quanto si evince in atti non risulta (nè la parte indica e precisa) dove e quando sia stata svolta la questione sollevata col motivo qui in esame.

Esso, pertanto, deve ritenersi relativo a questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

Infatti “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

In secondo luogo il motivo non coglie inammissibilmente, non confrontandosi con la stessa, nè aggredendola logicamente, l’effettiva ratio in base alla quale hanno deciso i Giudici del merito ovvero l’accertato mancato pagamento del dovuto prezzo.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1375 e 1453 c.c. in relazione alla gravità dell’inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto in riferimento alla illegittimità dell’importo richiesto”.

L’accertamento della gravità dell’inadempimento, costituendo attività valutativa in fatto propria del Giudice del merito, non può più essere sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA