Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18476 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18476 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Erogazione Fondo
Integrativo.
ORDINANZA
(5i
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
Data pubblicazione: 01/08/2013
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RICCI PAOLO residente a Terni, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.
Giovanni Ranalli, elettivamente domiciliato nel
relativo studio, in Roma Via delle Carrozze, 3
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.128/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Perugia – Sezione n. 01, in data
17.11.2010, depositata il 29 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione per la relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.3694/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.128/01/2010, pronunziata dalla CTR di Perugia,
Sezione n. 01 il 17.11.2010 e DEPOSITATA il 29 novembre
2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale
ha
rigettato
l’appello
principale
dell’Agenzia Entrate e quello incidentale del
contribuente, confermando la sentenza di primo grado,
la quale aveva ritenuto e dichiarato, in parziale
accoglimento delle domande formulate con l’originario
ricorso, che le erogazioni ricevute andassero
assoggettate al più favorevole regime fiscale invocato
dal contribuente e segnatamente, al regime fiscale
previsto per i redditi di capitale.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che attiene ad
2
Sentito l’Avv. Giovanni Ranalli, per il contribuente;
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF su somme
liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale
a dipendente Enel, è affidato ad un mezzo, con il quale
e falsa applicazione degli artt.1 comma 5 ° del
D.L.n.669/1996, nonché 16 lett.a) e 42 comma 4 ° del
TUIR n.917/1986.
4 –
L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
3
la decisione di appello viene censurata, per violazione
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma l ° lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,