Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18475 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5275-2017 proposto da:
PASQUA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURIZIO GERMANA’;
– ricorrente contro
ZARBANO CONCETTA, DI MAURO FRANCESCO, ZARBANO
VINCENZO, ZARBANO MARIA FIORELLA, DI MAURO WALTER,
DI MAURO SEBASTIANA, ZARBANO MARIA CONCETTA,
ZARBANO SANTO, ZARBANO SALVATORE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CONCA D’ORO 351, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO TRIBULATO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONINO TRIBULATO;
– controricorrenti contro
DI MAURO SEBASTIANO, GREGO SEBASTIANO;

Data pubblicazione: 12/07/2018

- intimati avverso la sentenza n. 428/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Maria Pasqua ha proposto ricorso nei confronti di
Concetta Zarbano, Francesco Di Mauro, Vincenzo Zarbano,
Maria Fiorella Zarbano, Walter Di Mauro, Sebastiana Di Mauro,
Maria Concetta Zarbano, Santo Zarbano, Salvatore Zarbano,
Sebastiano Di Mauro e Sebastiano Grego – costituitisi nel
giudizio di secondo grado quali eredi dell’originario convenuto
Giuseppe Zarbano – per la cassazione della sentenza della
corte di appello di Messina che, confermando la sentenza di
prime cure, ha rigettato la domanda di usucapione proposta
da lei e da suo marito Domenico Palastro (frattanto anch’egli
deceduto, come precisato nel ricorso) in relazione ad un
immobile sito in Messina, intestato al menzionato sig.
Giuseppe Zarbano.
La corte territoriale ha ritenuto non provato il possesso

ad usucapionem dei signori Pasqua /Palastro.
Il ricorso si articola su due mezzi.
Gli intimati – ad eccezione di Sebastiano Di Mauro e
Sebastiano Grego – hanno depositato controricorso.
La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di
consiglio del 25/1/18, per la quale non sono state depositate
memorie illustrative.
Preliminarmente il Collegio rileva che non risulta dagli
atti, né è stata dedotta da alcuna delle parti, l’esistenza di
Ric. 2017 n. 05275 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-2-

ANTONELLO COSENTINO.

eredi di Domenico Palastro; non vi è luogo all’adozione di
provvedimenti relativi all’integrazione del contraddittorio in
questo giudizio di legittimità.
Il primo motivo di impugnazione denuncia la nullità della
gravata sentenza derivante, secondo la ricorrente, dal fatto

Giuseppe Zarbano, deceduto prima dell’instaurazioen del
giudizio di secondo grado, invece che i suoi eredi, costituitisi in
tale giudizio, e, sotto altro aspetto, omette di menzionare la
parte Sebastiano Greco, intervenuto nel giudizio di appello
spendendo una delazione testamentaria.
Il motivo va disatteso perché l’omessa o inesatta
indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di
alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa
in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente
costituito a norma dell’art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa
i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l’irregolarità
formale o l’incompletezza della intestazione o addirittura
l’omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è
motivo di nullità, se dal contesto della sentenza risulti con
sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti. In tal
caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti
di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l’omissione va
considerata come un mero errore materiale, che può essere
corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod.
proc. civ. (Cass. 7242/01; conf. 5660/15).
Nella

specie la

sentenza

di

appello menziona

nominativamente gli eredi di Giuseppe Zarbano costituitisi nel
giudizio di appello (pag. 3, rigo 11) e richiama l’udienza
collegiale del 14.4.12, nel cui verbale

4i dà atto della

costituzione di Sebastiano Greco (cfr. Cass. 23670/11:
Ric. 2017 n. 05275 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-3-

“La

che nell’intestazione essa indica, quale parte appellata,

mancata indicazione espressa della parte nella sentenza – non
prescritta a pena di nullità dall’art. 132, secondo comma, n. 2,
cod. proc. civ. – non ne determina la nullità per inidoneità al
raggiungimento dello scopo ove l’atto abbia indicato un
provvedimento intervenuto nel corso del processo il cui

indicata nella sentenza stessa, dovendosi ritenere, in
applicazione dei principi di cui all’art. 156, secondo e terzo
comma, cod. proc. civ., che quest’ultima, pur carente di un
requisito formale, sia idonea ad assicurare il soddisfacimento
dello scopo a cui è preposta l’indicazione delle parti”).
Il secondo motivo, riferito alla violazione degli articoli
115 e 116 c.p.c. ed al vizio di motivazione, denuncia l’errore in
cui la corte messinese sarebbe incorsa nell’apprezzamento
delle risultanze istruttorie, lamentando che la stessa abbia
omesso di “disporre l’assunzione o la rinnovazione di una prova

o ancora l’integrazione di prove documentali”

(pag. 9 del

ricorso).
Il motivo va disatteso perché formulato senza il rispetto
del paradigma dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. nel testof.a3pplicabile
nel presente giudizio, risultante dalla modifica recata dal
decreto legge n. 83/2012. Il motivo, infatti, non indica un fatto
storico trascurato dal giudice di merito, che, se esaminato,
avrebbe con certezza orientato diversamente il giudizio di fatto
della corte distrettuale, ma si risolve in una richiesta di
rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di
legittimità; è infatti fermo orientamento di questa Corte che
l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,
nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze
della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra
Ric. 2017 n. 05275 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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contenuto consenta di individuare “per relationem” la parte non

le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento
della propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni

ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata (vedi, da ultimo, Cass. 16056/16).
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento agli
intimati che hanno depositato controricorso.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del
contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ai contro—ricorrenti le
spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.500, oltre C
200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02,
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018

del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere

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