Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18135-2018 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARX 135-2,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARTINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con il quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dal giudice di primo grado e se ne chiede la cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, sul rilievo della “carenza di motivazione” che inficia il provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di considerare il fatto decisivo rappresentato dalla situazione interna al paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile lamentando esso un vizio motivazionale che non è più denunciabile alla stregua del novellato disposto del parametro richiamato (Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940), neppure se si volesse valorizzare il rilievo operato in guisa di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, posto che in questa ottica nessuna omissione potrebbe imputarsi alla decisione qui impugnata, avendo questa escluso la sussistenza, nella specie, delle condizioni legittimanti l’accesso alle invocate misure in ragione di una puntuale ricognizione della situazione interna dei paese di origine dell’istante, onde il fatto storico, rilevante ai fini della configurazione del vizio in parola (Cass., Sez. U, 7/047/2014, n. 8053), lungi dall’essere ignorato dal decidente, è stato solo da questo diversamente apprezzato.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

4. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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