Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11259/2010 proposto da:
IRI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 20,
presso lo studio dell’avvocato PISELLI Mario, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIFFERI ANTONIO MAURO, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SATI USMAC SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1096/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
7.7.09, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, dopo il deposito della relazione con cui il Consigliere designato aveva proposto la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., prospettandone la manifesta infondatezza, è stato depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso medesimo, sottoscritto dal legale rappresentante della IRI s.r.l. e dal suo difensore.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tale rinuncia appare tempestiva e risulta conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c.;
reputato che, di conseguenza, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artT. 306 e 391 c.p.c., senza necessità di provvedere in ordine alle spese processuali giacchè il fallimento intimato non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011