Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11259/2010 proposto da:

IRI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 20,

presso lo studio dell’avvocato PISELLI Mario, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIFFERI ANTONIO MAURO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SATI USMAC SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1096/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7.7.09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, dopo il deposito della relazione con cui il Consigliere designato aveva proposto la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., prospettandone la manifesta infondatezza, è stato depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso medesimo, sottoscritto dal legale rappresentante della IRI s.r.l. e dal suo difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che tale rinuncia appare tempestiva e risulta conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c.;

reputato che, di conseguenza, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artT. 306 e 391 c.p.c., senza necessità di provvedere in ordine alle spese processuali giacchè il fallimento intimato non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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