Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28352-2008 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

54, presso lo studio dell’avvocato GRAZIADEI GIANFRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO DE LAURENTIIS, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di TARANTO;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TARANTO, sezione distaccata

di MANDURIA, depositato il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO, che nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, S.G., impugna il provvedimento del TRIBUNALE di TARANTO, sezione distaccata di MANDURIA, depositato il 22/05/2008, col quale il giudice unico di quel Tribunale, quale giudice dell’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione assunta dal Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ritenute applicabili le disposizioni della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss., ha convalidato il provvedimento opposto non essendo le parti comparse.

2. – Lamenta parte ricorrente la violazione di legge e la erronea applicazione la L. n. 689 del 1281, artt. 22 e 23, essendo applicabile invece il rito ordinario.

3. – Nessuna attività ha svolto in questa sede l’amministrazione intimata.

4. La trattazione del ricorso va rimesso alla pubblica udienza, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, circa la questione relativa all’individuazione della disciplina processuale applicabile all’appello proposto avverso le decisioni relative a sanzioni amministrative.

La questione è stata sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 27258 del 2009, che da ampio conto delle ragioni a fondamento della rimessione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alla disciplina processuale applicabile all’appello avverso le decisioni in materia di sanzioni amministrative.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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