Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18475 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12380-2016 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.D.M.V., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 124, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MICCINELLI, che li rappresenta e difende;

B.S., I.M., I.I., elettivamente domiciliati

in ROMA, V. MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

ROMAGNA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

R.E., I.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2761/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da N.F. la sentenza n. 2761/2015 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

A.M., quale promittente acquirente, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’odierno ricorrente, promittente venditore, al fine di sentirlo condannare alla restituzione, per inadempimento, della somma complessiva di Euro 176.797,00 in dipendenza dei due contratti – preliminare il primo ed integrativo del precedente il secondo – di compravendita immobiliare aventi ad oggetto l’immobile in (OMISSIS), in atti specificamente descritto ed individuato.

La domanda attorea era contestata dal convenuto, che ne chiedeva il rigetto, svolgendo altresì istanza accolta di chiamata in causa per manleva.

L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 6881/2011, ritenuta l’impossibilità dell’oggetto promesso in vendita e, quindi, legittimo il recesso della A., alla quale era comunque già stata restituita dal N. una parte (Euro 52.797,00) di quanto corrisposto per la promessa vendita, condannava il N. stesso alla restituzione ex art. 1385 c.c., della ulteriore somma di Euro 124.000,00.

L’appello, interposto – sulla base di tre motivi – dal N. avverso la pronuncia del Tribunale di prima istanza, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memoria parti controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di norme (art. 1362 c.c.) e omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo non può essere accolto.

La censura risulta, rispetto agli svolti motivi di appello evincentisi dalla sentenza gravata, del tutto nuova.

Essa va, comunque, intesa come tale costituendo – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Infatti i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Inammissibile è, poi, la censura di omessa valutazione di un fatto decisivo in assenza di dovuta idonea allegazione e indicazione di fatto, dato o documento decisivo.

Il motivo è, quindi, inammissibile nel suo complesso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deducono promiscuamente vizi di varia natura (violazione e falsa applicazione di norme di legge; nullità della sentenza per vizio di infrapetizione e violazione falsa applicazione di altre norme di legge).

Premesso che non risulta affermato, neppure come ipotesi dottrinaria, l’asserito vizio di “infrapetizione”, va osservato quanto segue.

Il motivo non coglie la ratio della gravata decisione fondata tutta sulla gravità del consumato inadempimento rispetto al rapporto contrattuale.

Lo stesso è poi prospettato con cumulo promiscuo di doglianze di varia natura.

Al riguardo non può che ribadirsi al condivisa giurisprudenza di questa Corte per cui “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443, nonchè – conformemente, da ultimo – Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n. 3554).

Il motivo è, quindi e nel suo complesso inammissibile.

3.- Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo, in assenza del dovuto ossequio al principio di autosufficienza, non specifica quando è stata sollevata la questione, cui si accenna, del regolamento di condominio, quale sia la parte della normativa regolamentare cui si intende far riferimento e la decisività della stessa.

Il motivo presenta, quindi, le medesime carenze già illustrate a proposito della precedente censura di cui sub 1. e va, perciò, ritenuto inammissibile per lo stesso ordine logico di argomentazione.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospettano promiscuamente vizi eterogenei e di varia natura (nullità sentenza, mancato soffermarsi della sentenza gravata “sulla reale esistenza di quanto lamentato dall’originaria attrice; violazione e falsa applicazione artt. 1453 e 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo).

Il motivo, formulato – fra l’altro – in modo di non facile intellegibilità, sostanzia censure sovrapposte e mescolate e, quindi, si espone alle medesime osservazioni già svolte sub 2.

Esso è, quindi, inammissibile.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione alla svolta domanda di manleva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non può essere accolto.

La gravata sentenza ha fatto buon governo delle norme e dei principi applicabili nella fattispecie.

In particolar modo è stato con chiarezza affermato che il N. stesso ben conosceva la destinazione a magazzino dell’immobile promesso in vendita e, quindi, non vi era necessità della richiesta manleva.

Il motivo va, pertanto, respinto.

6.- Il ricorso va, quindi e nel suo complesso, rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun gruppo delle parti controricorrenti ( B.S. +2 e R.A. + 1) delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA