Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18474 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18474 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4984-2017 proposto da:
CASOLINO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DUILIO 6, presso lo studio dell’avvocato CARMELO MONTANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RUTA;
– ricorrente contro
MUSACCHIO CRISTINA, SABELLA ANTONELLA, SABELLA
ANTONIO;
– intimati avverso la sentenza n. 2. 09/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 12/07/2018

Andrea Casolino chiede la cassazione della sentenza
della corte d’appello di Campobasso che, riformando la
sentenza del tribunale di Larino, ha dichiarato l’intervenuta
usucapione in capo a Cristina Musacchio, Antonella Sabella e
Antonio Sabella di una striscia di terreno insistente nella

medesimo Casolino – del foglio 4 del catasto terreni del
Comune di Portocannone.
Cristina Musacchio, Antonella Sa bella e Antonio Sa bella
non hanno depositato controricorso.
La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di
consiglio del 25/1/18, per la quale il ricorrente ha depositato
memoria illustrativa.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, promiscuamente
riferito ai numeri 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., con cui si
denuncia, da un lato, la violazione degli articoli 115 e 116
c.p.c. e 1140 1158 c.c. e, d’altro lato, la illogicità manifesta
della motivazione (sotto il profilo dell’esistenza della prova
dell’avvenuta usucapione) e il mancato esame di elementi
probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della
decisione.
Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la corte
distrettuale avrebbe erroneamente attribuito valore di
manifestazioni del possesso ad atti che tale valore non
avrebbero, come l’intimazione di non danneggiare la siepe sul
confine, a lui rivolto agli odierni intimati, o la richiesta al
Sindaco di comporre una lite su questioni di confine.
Sotto un secondo profilo il ricorrente lamenta come la
corte territoriale non abbia valorizzato, quale attività
impeditiva del riconoscimento dell’altrui usucapione, le
iniziative giudiziarie che egli aveva
R)c. 2017 n, 04984 sei M2 = ud 25-01-2018
-2-

intrapreso (azione di

particella 82 – confinante con la particella 31 di proprietà del

regolamento di confini, impugnativa davanti al Tar Molise di un
provvedimento del Comune di Porto Cannone).
Sotto un terzo profilo, infine, nel ricorso si censura
l’apprezzamento delle risultanze testimoniali operato dalla
corte territoriale.

La corte territoriale, dopo avere analizzato analiticamente
le testimonianze acquisite nel giudizio, in larga parte
trascrivendole, ha argomentato come tali testimonianze
rendessero evidente l’esercizio del possesso degli odierni
intimati, almeno dal 1977, “a protezione di ciò che ritenevano
loro”. Al riguardo la corte distrettuale, sotto un primo profilo,
ha richiamato l’intimazione verbale a non danneggiare la siepe
rivolta al Casolino dal Sabella Antonio junior, nonché il fatto
che il medesimo Casolino si fosse rivolto al Sindaco al fine di
comporre le questioni circa il confine; sotto un secondo profilo,
ha richiamato le caratteristiche dello stato dei luoghi (la
presenza della siepe e del filo spinato sul confine di proprietà),
dalle stesse traendo il convincimento che “il vicino non potesse
intromettersi, essendo tale spazio usufruibile solo a coloro che
si ritenevano proprietari”.

Da ultimo, la corte molisana ha

espressamente menzionato l’azione di regolazione di confini
introdotta dal Casolino, tuttavia sottolineando la differenza tra
tale azione

e.

quella di usucapione proposta dai signori

Sabella/Musacchio.
In definitiva la corte territoriale non si è sottratto, al
proprio onere di motivazione, mentre le censure avanzate
dell’appellante si risolvono in doglianze di merito, inammissibili
in sede di legittimità.
Al riguardo va qui ribadito, per un verso, che nel giudizio
di cassazione non è consentito alla parte di censurare la
Ric 2017 n. 04984 sez. M.2 – ud. 25.01-2018
-3-

Il motivo non può essere accolto.

complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta
nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua
diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione
da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto
compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento

di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della
fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e
delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass.
n. 7972/07); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in
via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere
anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova,
dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad
esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo
ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la
controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori
acquisizioni (Cass. n. 16499/09) e che il cattivo esercizio del
potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del
giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel
paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce
rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra
Ric. 2017 n. 04984 sez. M2 – ud. 25-01-2018
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del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione

le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in
quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite
dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuti in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892/16).

Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi gli
intimati difesi in questa sede.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del
contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02,
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presidente
Pasquale D’Ascola

„,„

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

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