Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18474 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16839-2018 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1791/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con il quale la Corte d’Appello di Bari, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dal giudice di primo grado e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, essendo il decidente, nell’atto di confermare l’impugnata ordinanza, venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria su di sè gravante omettendo segnatamente di ascoltare il ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è infondato.

Ricordato previamente che a giudizio di questa Corte non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente da parte del giudice d’appello (Cass., Sez. VI-I, 7/02/2018, n. 3003), va qui infatti ribadito il principio che nella materia de qua l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione ad un rischio grave per la vita o la persona, di tal chè, quando – come nel caso che ne occupa, ove il decidente, ripercorse lè dichiarazioni del ricorrente, ha ritenuto di motivare il proprio convincimento con la considerazione che la storia dallo stesso narrata, era rappresentativa “soltanto di vaghi timori dell’istante non sopportati da alcuna circostanza concreta”, tanto da risultare “incoerente e inconsistente” ai fini pretesi – “le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., Sez. VI-I, 27/06/2018, n. 16925), circostanza, quest’ultima, neppure prospettata nell’illustrazione del motivo.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

5. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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