Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18473 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5040-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VERDENERGIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA LOVISOLO ed

ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2017 della COMM. TRIB. REG. VALLE D’AOSTA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Valle d’Aosta confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da Verdenergia srl avverso l’avviso di accertamento emesso da essa ricorrente in revoca di agevolazioni ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, ex art. 5, fruite dalla contribuente, ed avverso il conseguente avviso di recupero a tassazione di maggiore IRES;

2. la società depositava controricorso;

3. in data 5 giugno 2019, il contribuente documentava, ai fini della sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi del medesimo art. 6 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta;

4. con istanza in data 7 ottobre 2020, il contribuente ha chiesto fissarsi udienza di trattazione al solo scopo di sentir dichiarare estinto il giudizio per non avere l’Agenzia delle entrate entro il termine di cui al cit. D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, notificato alcun diniego alla definizione della lite;

5. considerato quanto precede, visto altresì il ridetto D.L., comma 13, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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